Cassazione Penale, Sentenza n. 5621/2023 del 09/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di secondo grado per presunte violazioni di legge, omessa e contraddittoria motivazione e travisamento della prova. In particolare contestavano: 1) la valutazione degli elementi indiziari ritenuti non univoci dai ricorrenti ma valutati dalla Corte territoriale come riconducibili alla responsabilità; 2) la presunta contraddizione tra l'assenza di strumenti per praticare il foro e la valorizzazione di altri arnesi ritenuti funzionali allo spillaggio; 3) l'erronea considerazione del rinvenimento di un manometro ritenuto utile a eludere un allarme che sarebbe stato introdotto dall'ENI solo successivamente; 4) l'incongruenza temporale tra il rinvenimento di un quinto serbatoio e il contatto telefonico utile, secondo i ricorrenti, a dimostrare che il serbatoio era stato lasciato da altri; 5) la mancata acquisizione dei tabulati telefonici; 6) la deduzione che i fatti dovessero essere ricondotti a un mero accordo ex art. 115 c.p. e non a tentato furto pluriaggravato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per molteplici profili: è stata ritenuta una pedissequa reiterazione dei motivi già proposti in appello, senza critica argomentata alla decisione impugnata, e le doglianze motivazionali sono state ritenute manifestamente infondate. La Corte ha confermato che i giudici di merito avevano dato motivazioni congrue e non manifestamente illogiche nel valorizzare il materiale rinvenuto (chiavi del furgone, cisterne, strumenti per lo spillaggio, manometro) e nel spiegare la temporizzazione degli eventi (assenza di sincronizzazione degli orologi). Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.) e alla rifusione delle spese della parte civile ENI s.p.a. (liquidate in complessivi euro 3.000 piu' accessori).
Norme richiamate
I ricorrenti chiedevano che la fattispecie fosse qualificata come mero accordo; la Corte ha ritenuto che gli elementi probatori ricostruiti dai giudici di merito non supportassero tale riformulazione alternativa e non bastasse un'ipotesi alternativa per escludere la responsabilità.
codice di procedura penale, art. 533, comma 1
art. 533, comma 1, cod. proc. pen.
Richiama il principio della condanna "al di là di ogni ragionevole dubbi"; la Corte ha precisato che tale principio può giustificare la cassazione solo quando emergano elementi che dimostrino in modo inconfutabile la sussistenza del ragionevole dubbio e la manifesta illogicità della motivazione.
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Individua la manifesta illogicità della motivazione come motivo di cassazione; la Corte ha ritenuto che nel caso non ricorresse tale illogicità manifestamente decisiva.
codice di procedura penale, art. 606, comma 3
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Limita i motivi proponibili in Cassazione impedendo doglianze meramente in fatto o reiterazioni dell'appello; la Corte ha dichiarato inammissibili i motivi perché consistenti nella pedissequa reiterazione dei motivi d'appello e in doglianze di fatto non idonee in sede di legittimità.
codice di procedura penale, art. 616
Consente l'irrogazione di una somma alla cassa delle ammende per ricorsi manifestamente infondati o dilatori; la Corte ha condannato i ricorrenti a euro 3.000 ciascuno in considerazione del profilo di colpa nella proposizione del ricorso.
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000
Corte Cost., 13 giugno 2000, n. 186
Citata in relazione ai criteri per la valutazione della colpa nella proposizione del ricorso inammissibile e alla legittimita' della condanna alla cassa delle ammende.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e articolate sulla motivazione della sentenza impugnata; la mera ripetizione dei motivi di appello senza confronto puntuale con le argomentazioni della sentenza e' inammissibile.
- La Corte di Cassazione non svolge funzione di nuovo giudice dei fatti: le valutazioni probatorie dei giudici di merito trovano conferma salvo che la motivazione sia manifestamente illogica e decisiva ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
- Per ottenere l'accoglimento in sede di legittimità con riferimento al principio "al di la' di ogni ragionevole dubbio" occorre che la ricostruzione alternativa dell'imputato sia non solo plausibile ma inconfutabile alla luce degli atti processuali; ipotesi alternative generiche non sono sufficienti.
- Contraddizioni apparenti nella motivazione dei giudici di merito (es. presenza/assenza di strumenti, temporizzazione di rinvenimenti) devono essere valutate nel loro contesto complessivo: discrepanze non sincronizzate o spiegabili non configurano automaticamente motivo di cassazione.
- La mancata acquisizione di elementi probatori (es. tabulati) puo' essere censurata solo se rilevante e non giustificata da ragioni processuali spiegate dai giudici; l'assenza non giustifica di per sé l'annullamento quando altri elementi sostengono la decisione.
- La qualificazione giuridica della fattispecie (p.es. accordo ex art.115 c.p. vs. tentato furto pluriaggravato) richiede una valutazione complessiva degli elementi di fatto: la semplice prospettazione di una diversa ricostruzione non determina la riforma in cassazione.
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