Cassazione Civile, Ordinanza n. 30953/2021 del 29/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un'azione di ripetizione dell'indebito proposta da una società correntista contro la banca, con richiesta di restituzione di somme versate in forza di un rapporto di conto corrente, assumendo la non debenza di interessi, commissioni e spese addebitati sul conto. Il tribunale aveva accolto la domanda e condannato la banca alla restituzione di euro 52.850,19. La corte d'appello ha poi riformato la decisione, ritenendo che tra le parti fosse intervenuta una scrittura privata del 14 dicembre 2012 avente natura transattiva, con la quale la correntista avrebbe rinunciato ad agire per la ripetizione dell'indebito e la banca si sarebbe impegnata a non revocare gli affidamenti e a rateizzare il debito. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato la violazione degli artt. 1231, 1362 ss. e 1965 c.c., sostenendo che non vi fosse stata alcuna vera transazione: secondo la ricorrente, mancava un impegno della banca a non revocare gli affidamenti, non risultava individuato un effettivo diritto controverso idoneo a sorreggere la transazione e, in sostanza, l'accordo avrebbe costituito solo una modificazione accessoria dell'obbligazione di pagamento, cioè un semplice piano di rientro non impeditivo dell'azione restitutoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente evocando la violazione delle norme sull'interpretazione contrattuale, si risolvesse in una contestazione del risultato interpretativo raggiunto dal giudice di merito e non individuasse specificamente quali canoni ermeneutici fossero stati violati. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 1231 c.c., la Corte ha osservato che la ricorrente contestava in realtà l'accertamento di fatto sulla natura dell'accordo. Infine, ha escluso la violazione dell'art. 1965 c.c., rilevando che la corte territoriale aveva correttamente individuato una res dubia, desumibile dall'incertezza delle opposte pretese delle parti sul rapporto di conto corrente: da un lato la pretesa della correntista alla restituzione di somme indebitamente addebitate, dall'altro la pretesa della banca al pagamento del saldo risultante dagli estratti conto. Sono state inoltre poste a carico della ricorrente le spese del giudizio di legittimità e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
la doglianza non coglie una violazione di legge in senso proprio, perché investe l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla natura dell'accordo.
la censura sulle regole di interpretazione del contratto è ammissibile solo se indica specificamente quali canoni siano stati violati e in che modo; non basta contrapporre una diversa lettura del testo negoziale.
la transazione presuppone una res dubia, cioè un rapporto o una lite aventi, almeno nella prospettiva delle parti, carattere di incertezza; tale requisito può desumersi anche dall'incertezza soggettiva emersa nelle opposte pretese delle parti sul rapporto bancario.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma richiamata quale fonte dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La qualificazione di un accordo come transazione è un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione логicamente e giuridicamente corretta.
- Il ricorso per cassazione che denunci la violazione dei canoni di interpretazione contrattuale deve indicare specificamente quali regole ermeneutiche siano state violate e in quale passaggio il giudice di merito se ne sia discostato; non è sufficiente una generica critica al risultato interpretativo.
- La deduzione di violazione di legge non può risolversi nella contestazione dell'accertamento della fattispecie concreta compiuto dal giudice di merito.
- Ai fini dell'art. 1965 c.c., la res dubia può risultare anche dall'incertezza soggettiva delle parti circa la sorte del rapporto, desumibile dalle loro contrapposte pretese sul medesimo rapporto obbligatorio.
- La rinuncia di una parte ad agire giudizialmente e la controprestazione dell'altra parte possono integrare reciproche concessioni idonee a sorreggere la natura transattiva dell'accordo.
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