Cassazione Penale, Ordinanza n. 29284/2025 del 07/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata nei gradi di merito per furto aggravato e ha posto a carico del ricorrente le spese processuali, oltre al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Palermo nei confronti di un soggetto ritenuto responsabile di furto aggravato di energia elettrica. Il fatto concreto, come desumibile dall'ordinanza, riguarda l'allaccio abusivo alla rete di distribuzione elettrica a servizio di un esercizio commerciale (taverna-bar) gestito dall'imputato, in assenza di contratto di fornitura, con presenza di strumenti elettrici necessari all'attività. Il ricorso per cassazione censurava la sentenza di appello deducendo vizio di motivazione con riferimento all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 2 c.p. La doglianza è stata ritenuta inammissibile perché non proposta nei motivi di appello; in ogni caso, la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui risponde del furto di energia elettrica aggravato dalla violenza sulle cose chi si avvalga consapevolmente dell'allaccio abusivo realizzato da terzi, e ha reputato logicamente argomentata la valutazione dei giudici di merito sulla consapevole sottrazione di energia per profitto economico.
Norme richiamate
individua la fattispecie base del furto, richiamata come reato contestato e confermato nei gradi di merito.
integra le aggravanti del furto contestato; la Corte ha ritenuto correttamente applicata, in particolare, l'aggravante di cui al n. 2 relativa alla violenza sulle cose.
la censura sull'aggravante è inammissibile se non proposta in appello; nel merito, l'aggravante è configurabile anche per l'allaccio abusivo alla rete elettrica di cui l'imputato si avvalga consapevolmente.
attenuante invocata nei motivi di appello, ma non accolta nei gradi di merito; nel ricorso si lamentava solo l'aggravante.
consente la condanna del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non sono proponibili censure nuove su profili della decisione di merito che non siano stati devoluti con l'appello; la questione non dedotta nei motivi di gravame è inammissibile.
- In tema di furto di energia elettrica, l'aggravante della violenza sulle cose può ricorrere quando l'imputato si avvalga consapevolmente di un allaccio abusivo alla rete realizzato anche da terzi, purché emerga il collegamento tra il beneficiario dell'energia e la sottrazione indebita.
- La valutazione di merito sulla consapevole sottrazione di energia e sul fine di profitto economico è censurabile in cassazione solo se manifestamente illogica; se sorretta da argomentazione coerente e da elementi fattuali significativi, il ricorso è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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