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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24321/2023 del 06/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la condanna per il reato previsto dall'art. 392 c.p. (abbattimento di muri interni in corte comune senza autorizzazione). Il ricorso articolava otto motivi: 1) violazione del diritto di difesa per presunta mancata notifica al difensore del decreto di citazione a giudizio; 2) invalidità della costituzione di parte civile per notifica fuori udienza prima del deposito in cancelleria; 3) duplicazione dell'azione civile (costituzione in penale e azione civile autonoma); 4) difetto di correlazione tra contestazione e sentenza (errata indicazione della data del fatto); 5) e 6) vizio di motivazione sulla sussistenza degli elementi del reato; 7) estinzione per prescrizione; 8) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto manifestamente infondati o inammissibili i motivi dal secondo al sesto e l'ottavo. Il primo motivo (notifica al difensore) è stato esaminato ma dichiarato infondato: la normativa ammette che il decreto di giudizio immediato sia notificato all'imputato e che al difensore sia notificato soltanto l'avviso della data di udienza; dai fatti risultava che il difensore era presente e a conoscenza dell'udienza. Essendo dunque infondate o inammissibili le censure, la Corte ha esaminato il tema della prescrizione (motivo 7) e ha dichiarato che, essendo il fatto commesso nell'ottobre 2014, il reato è ormai prescritto alla data della decisione, pertanto ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai capi penali. Le statuizioni civili sono state confermate.

Norme richiamate

  • art. 392 cod. pen.

    Norma che definisce il reato contestato (esercizio arbitrario delle proprie ragioni mediante abbattimento di muri non autorizzati); la Corte ha ritenuto provata la riconducibilità dell'azione all'imputato ma il reato è stato poi dichiarato prescritto.

  • art. 557, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato per affermare l'applicabilità, al giudizio conseguente all'opposizione a decreto penale, delle disposizioni del Titolo V del libro VI; utile per stabilire le regole sulla notifica del decreto di giudizio immediato.

  • art. 464 cod. proc. pen.

    Regola il deposito della costituzione di parte civile e le formalità di notifica; la Corte ha precisato che la costituzione è rituale con il deposito in cancelleria e che la notificazione dell'atto prima del deposito non invalida il procedimento.

  • art. 456 cod. proc. pen.

    Disciplina la notificazione del decreto di giudizio immediato: il decreto va notificato all'imputato mentre al difensore è notificato solo l'avviso della data fissata per il giudizio; la Corte ha confermato che ciò è legittimo.

  • art. 552 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione agli elementi della relata di notifica; la Corte ha ritenuto che dagli atti risultava l'avvenuta comunicazione dell'avviso di udienza al difensore.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Citato in riferimento al divieto di disallineamento tra contestazione e sentenza; la Corte ha ritenuto che l'errore materiale sulla data non abbia compromesso il diritto di difesa.

  • art. 62 e art. 62-bis c.p.

    Norme sulle circostanze attenuanti generiche e sulla particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto inammissibile l'argomentazione in appello perché non sufficientemente specificata.

  • art. 163 c.p.

    Previsione della sospensione condizionale della pena; la richiesta in appello non specificata è stata ritenuta inammissibile/comunque non valutata nel merito dalla Corte di appello e non riesaminata in Cassazione.

  • art. 175 c.p.

    Regola la non menzione della condanna; la richiesta non adeguatamente motivata in appello è stata considerata inammissibile.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 conv. in l. n. 176/2020

    Norma processuale che ha consentito lo svolgimento del giudizio di Cassazione a trattamento scritto; richiamata per la procedura seguita.

Massime di principio

  • La notificazione del decreto di giudizio immediato deve essere fatta all'imputato; al difensore è sufficiente la notifica dell'avviso della data dell'udienza: l'assenza di notifica diretta del decreto al difensore non invalida automaticamente il procedimento se il difensore è stato comunque messo a conoscenza dell'udienza e ha partecipato.
  • L'errata indicazione formale della data del fatto nell'imputazione è, di per sé, un'irregolarità non idonea a compromettere il diritto di difesa se dall'insieme degli atti emerge che l'imputato ha potuto esercitare pienamente il contraddittorio; errori materiali non eccezionali non comportano nullità automatica.
  • La costituzione di parte civile è rituale con il deposito in cancelleria; una preventiva notifica dell'atto alle altre parti prima del formale deposito non costituisce, di per sé, vizio di nullità.
  • La duplicazione di azioni (penale e civile) non è automaticamente illegittima se i petitum sono diversi (es. danno morale perseguibile solo in sede penale); occorre valutare la differenza sostanziale delle pretese avanzate.
  • In Cassazione non sono ammissibili doglianze meramente riformulatorie della valutazione probatoria o che sollecitino una diversa valutazione dei fatti, salvo che non emergano vizi di motivazione gravi, manifesti o omissioni di atti probatori essenziali.
  • Le richieste di riconoscimento di circostanze attenuanti o benefici devono essere specificamente dedotte e motivate nell'impugnazione di merito; se risultano generiche o non specificate, il giudice d'appello può non esaminarle e la Cassazione può dichiararle inammissibili.
  • Quando la prescrizione è ormai intervenuta e non risultano censure fondate sui vizi di merito, la Corte di legittimità può annullare senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente agli aspetti penali, confermando eventuali statuizioni civili rimaste in piedi.

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