Cassazione Penale, Ordinanza n. 05466/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto non censurabile in sede di legittimità l'apprezzamento del giudice dell'esecuzione che aveva escluso l'unicità del disegno criminoso e quindi la continuazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il condannato ha impugnato l'ordinanza con cui la Corte d'appello aveva escluso, in sede esecutiva, la riconducibilità di più reati al medesimo disegno criminoso ai fini del riconoscimento della continuazione. Dal testo emerge che i motivi erano due e riguardavano entrambi la questione dell'unicità del disegno criminoso: il ricorrente sosteneva, in sostanza, che le condotte dovessero essere considerate avvinte da una programmazione unitaria. La Corte di cassazione ha però rilevato che il giudice dell'esecuzione aveva escluso la continuazione sulla base di una valutazione logica e coerente con il dato normativo, valorizzando l'eterogeneità delle condotte delittuose, la loro distanza temporale e l'impossibilità di ricondurre la comune ideazione al momento di ingresso del condannato nell'associazione di narcotraffico, avvenuto solo successivamente.
Norme richiamate
Richiamato implicitamente come parametro della continuazione e dell'unicità del disegno criminoso; la Corte ribadisce che la comune ideazione deve risultare da elementi logici e fattuali non censurati quando il giudice di merito li abbia adeguatamente valorizzati.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede esecutiva, la continuazione richiede la prova di un'unica e anticipata deliberazione criminosa; se il giudice esclude tale elemento sulla base di valutazioni logiche e aderenti ai dati del caso, la decisione è insindacabile in cassazione nei limiti del vizio di legittimità.
- La mera appartenenza successiva a un'associazione dedita al narcotraffico non consente, di per sé, di ricondurre automaticamente a un originario disegno unitario condotte delittuose eterogenee e temporalmente distanti.
- Il ricorso è inammissibile quando censura, senza effettivi vizi di legittimità, un apprezzamento di merito sulla sussistenza o meno dell'unicità del disegno criminoso.
- Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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