Cassazione Civile, Ordinanza n. 29743/2022 del 11/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione proposta contro un avviso di addebito emesso dall’ente previdenziale per il recupero di crediti contributivi. La corte d’appello aveva annullato l’iscrizione a ruolo ritenendo che il credito fosse prescritto in cinque anni, poiché il decreto ingiuntivo originariamente ottenuto dall’ente, pur notificato in passato, non era stato dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. e quindi non aveva determinato la conversione della prescrizione in quella decennale ex art. 2953 c.c. L’ente ricorrente ha impugnato la decisione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2495, comma 2, e 2953 c.c., in relazione all’art. 647 c.p.c., sostenendo che la notificazione del decreto ingiuntivo era comunque idonea a interrompere la prescrizione con effetti permanenti fino al momento in cui il decreto fosse divenuto non più impugnabile; ha inoltre richiamato la successiva notificazione di atti di diffida e dell’avviso di addebito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’ente previdenziale, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha affermato che il giudice di merito non aveva accertato un punto decisivo, ossia la notificazione del decreto ingiuntivo, necessaria per valutarne l’efficacia interruttiva della prescrizione; ha inoltre ribadito che la conversione della prescrizione in decennale ex art. 2953 c.c. consegue solo al decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c., non al solo decreto ingiuntivo non opposto ma privo di tale dichiarazione.
Norme richiamate
Il ricorso è stato ritenuto tempestivo perché notificato entro il termine semestrale dalla pubblicazione della sentenza, non operando il termine breve in difetto di valida notifica della sentenza presso il domicilio eletto.
Il termine breve di impugnazione non è decorso poiché la notificazione della sentenza non è stata eseguita correttamente presso il domicilio eletto.
art. 2495, secondo comma, c.c.
Norma invocata dal ricorrente nel motivo di ricorso, ma il testo non ne sviluppa un’autonoma ratio decisoria.
La conversione della prescrizione breve in prescrizione decennale si verifica solo in presenza di un titolo assistito da giudicato; nel procedimento monitorio ciò richiede il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c.
La dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo non ha mera funzione certificativa, ma implica una verifica giurisdizionale della regolarità del contraddittorio; solo il decreto così dichiarato esecutivo può assumere valore equiparabile al giudicato.
Per il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo sono esperibili i mezzi straordinari di impugnazione previsti per le sentenze passate in giudicato, a conferma del suo rilievo assimilabile al giudicato.
art. 2945, secondo comma, c.c.
La notificazione del decreto ingiuntivo, quale domanda giudiziale, produce effetto interruttivo della prescrizione con effetti permanenti fino alla definitività del provvedimento.
Massime di principio
- La notificazione di un ricorso per decreto ingiuntivo interrompe la prescrizione e tale effetto permane fino a quando il decreto divenga non più impugnabile.
- Nei crediti contributivi, la conversione della prescrizione breve in decennale ex art. 2953 c.c. non deriva dal semplice mancato svolgimento dell’opposizione al decreto ingiuntivo, ma richiede che il decreto sia dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c.
- La declaratoria di esecutorietà del decreto ingiuntivo presuppone un controllo giurisdizionale sulla regolarità del contraddittorio e non costituisce una mera attestazione formale.
- In sede di legittimità, è decisivo l’accertamento della notificazione del decreto ingiuntivo, perché da esso dipende la verifica dell’efficacia interruttiva della prescrizione e della successiva eventuale maturazione del termine decennale.
- In presenza di errore della corte territoriale su un presupposto fattuale o giuridico decisivo relativo alla prescrizione, la sentenza va cassata con rinvio per nuovo esame.
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