Cassazione Penale, Ordinanza n. 15996/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza d'appello, che aveva ritenuto l'imputata responsabile del reato contestato, è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Crotone, aveva confermato la sua responsabilità per il delitto di false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali a pubblico ufficiale. Con l'unico motivo deduceva la non correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era assolutamente generico, sia sul piano intrinseco sia su quello estrinseco, perché non vi era alcuna correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle dell'impugnazione. Da ciò ha fatto discendere l'inammissibilità del ricorso ex art. 591, comma 1, lett. c), in relazione all'art. 581, comma 1-bis, c.p.p.
Norme richiamate
norma incriminatrice contestata, richiamata come base della condanna confermata in appello
richiamato quale parametro di specificità dei motivi di ricorso
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
base normativa dell'inammissibilità per assoluta genericità del ricorso
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione deve presentare specificità sia intrinseca sia estrinseca: deve cioè confrontarsi puntualmente con le rationes decidendi della sentenza impugnata.
- È inammissibile il ricorso che si risolva in una contestazione apodittica o generica della motivazione, senza correlazione concreta con gli argomenti della decisione impugnata.
- Quando l'inammissibilità deriva dalla genericità radicale del motivo, la Corte può dichiarare il ricorso inammissibile e porre a carico del ricorrente le spese processuali e la somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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