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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05581/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che lo aveva ritenuto responsabile del reato di lesioni personali stradali. Il motivo unico denunciava inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 131-bis c.p. e, correlativamente, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In sostanza, la difesa contestava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ritenendo carente o illogica la motivazione della sentenza di merito sul punto.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto correttamente esclusa in sentenza la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., valorizzando il disvalore oggettivo della condotta e il grado della colpa, nonché gli elementi indicati dalla motivazione di merito: entità delle lesioni cagionate alla persona offesa, tentativo di sviamento delle indagini e modalità del sinistro. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 590-bis c.p.

    individua il reato di lesioni personali stradali per il quale l'imputato era stato ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito.

  • art. 131-bis c.p.

    la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere validamente esclusa quando il giudice di merito motivi in modo coerente su disvalore oggettivo della condotta, grado della colpa, entità delle lesioni, modalità del fatto e ulteriori elementi sintomatici di maggiore offensività.

  • art. 615 c.p.p.

    null

  • art. 616 c.p.p.

    la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere negata quando la motivazione di merito dia conto, in modo non manifestamente illogico, di elementi che esprimano un apprezzabile disvalore della condotta e del grado della colpa.
  • Nel giudizio di legittimità non è sindacabile la valutazione di merito sull'art. 131-bis c.p. se la motivazione risulta coerente con le risultanze istruttorie e priva di incongruenze logiche manifeste.
  • In tema di lesioni personali stradali, l'entità delle lesioni, le modalità del sinistro e l'eventuale tentativo di sviamento delle indagini sono elementi idonei a escludere la particolare tenuità del fatto.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieLesioni stradaliImpugnazioniCause di non punibilità
RamiReati stradaliProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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