Sentenza n. 1552/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Basilicata che aveva respinto il ricorso contro il divieto prefettizio di detenzione di armi e munizioni
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il divieto di detenzione di armi e munizioni adottato dalla Prefettura di Matera dopo che i Carabinieri avevano rinvenuto, nell'autovettura dell'interessato parcheggiata presso un bar, due fucili da caccia: uno in una custodia visibile dall'esterno e l'altro dietro il sedile di guida. La vettura aveva le portiere chiuse ma prive della sicura e il finestrino lato guida abbassato. L'appellante ha dedotto, in primo luogo, la violazione degli artt. 10, 11, 39 e 43 del T.U.L.P.S., nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e violazione dei principi di proporzionalità, logicità e ragionevolezza. Ha sostenuto che il TAR avesse erroneamente ritenuto sufficiente la condotta contestata per fondare un giudizio prognostico di inaffidabilità, senza considerare la sua precedente condotta pluriennale, priva di contestazioni, quale titolare della licenza. In secondo luogo, ha lamentato l'omessa valorizzazione dello stato di necessità, sostenendo che la sosta presso il bar fosse stata determinata dalla necessità di consentire al nipote, affetto da diabete, di assumere urgentemente un medicinale. Ha inoltre chiesto l'ammissione della prova testimoniale e aveva prodotto tardivamente una sentenza penale relativa alla revoca di un decreto penale di condanna.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha preliminarmente dichiarato inammissibile la produzione documentale depositata oltre il termine previsto dall'art. 73, comma 1, c.p.a. e ha respinto la richiesta di riunione con altro giudizio, poiché non vi era coincidenza né tra le parti né tra i provvedimenti impugnati. Nel merito, ha confermato la sentenza del TAR e respinto l'appello. Il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, ma una deroga al generale divieto di detenzione delle armi; l'Autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità nel valutare prospetticamente l'affidabilità del titolare e può attribuire prevalenza all'interesse pubblico alla sicurezza e all'incolumità delle persone. Non è necessario accertare né una pericolosità sociale né un abuso effettivo dell'arma: anche fatti privi di rilievo penale possono costituire indici di inaffidabilità. Nel caso concreto, la nota dei Carabinieri e le fotografie allegate dimostravano che l'autovettura era stata lasciata con il finestrino aperto e senza sicura, rendendo facilmente asportabili entrambe le armi, anche quella appartenente al nipote. Tali circostanze denotavano scarsa accortezza, prudenza e diligenza nella custodia delle armi e sostenevano adeguatamente il giudizio prefettizio di inaffidabilità. Il Prefetto doveva valutare la situazione ai fini amministrativi e non era tenuto ad accertare l'eventuale sussistenza dello stato di necessità penale, riservato al giudice penale. Anche assumendo la veridicità della ricostruzione dell'appellante, il pericolo avrebbe potuto essere evitato chiudendo il finestrino e inserendo la sicura, oppure portando le armi all'interno del bar. Non era quindi necessario alcun ulteriore approfondimento istruttorio e la prova testimoniale è stata respinta. Nulla sulle spese, per la mancata costituzione delle amministrazioni appellate.
Norme richiamate
artt. 10, 11, 39 e 43 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
Consentono all'Autorità di pubblica sicurezza di valutare l'affidabilità del titolare o richiedente il porto d'armi e di adottare misure limitative quando emergano elementi idonei a porre in dubbio la corretta custodia o il corretto uso delle armi. Non è necessario un accertamento di pericolosità sociale o di abuso effettivo.
La produzione documentale depositata oltre il termine processuale previsto è stata dichiarata inammissibile.
Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.
L'eventuale stato di necessità penale non deve essere accertato dal Prefetto nel procedimento amministrativo concernente l'affidabilità nella detenzione di armi, spettando tale valutazione, se rilevante, al giudice penale. In ogni caso, la situazione prospettata non escludeva la possibilità di adottare cautele elementari per evitare l'accessibilità alle armi.
Massime di principio
- Il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, ma una deroga al generale divieto di detenzione delle armi; nella relativa valutazione l'interesse pubblico alla sicurezza e all'incolumità delle persone prevale sull'interesse privato all'abilitazione o alla sua conservazione.
- Nel procedimento relativo al divieto di detenzione di armi e munizioni, l'Autorità di pubblica sicurezza può fondare il giudizio prognostico di inaffidabilità su condotte anche prive di rilievo penale, senza necessità di accertare una pericolosità sociale dell'interessato o un abuso effettivo dell'arma.
- La custodia negligente delle armi, consistente nel lasciarle in un veicolo facilmente accessibile a terzi, può costituire autonomo e sufficiente indice di inaffidabilità, anche quando non si sia verificato alcun concreto abuso delle armi.
- Nel procedimento amministrativo concernente l'affidabilità nella detenzione di armi, l'autorità deve valutare i fatti rilevanti ai fini della sicurezza pubblica, ma non è tenuta ad accertare l'eventuale ricorrenza di una causa di non punibilità penale, la cui verifica spetta al giudice penale.
- La produzione documentale effettuata oltre il termine previsto dall'art. 73, comma 1, c.p.a. è inammissibile, anche quando il documento riguardi una vicenda collegata ai fatti oggetto del giudizio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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