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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31941/2025 del 25/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata della Corte di appello, che aveva affrontato la richiesta di applicazione del vincolo della continuazione in fase esecutiva, è dunque rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorso, proposto nell'interesse del condannato avverso l'ordinanza della Corte di appello emessa ai sensi degli artt. 81, secondo comma, c.p. e 671 c.p.p., deduceva un'unica censura di asserite carenze motivazionali del provvedimento. In sostanza, il ricorrente chiedeva una nuova valutazione nel merito della propria posizione esecutiva, sostenendo una diversa applicazione del vincolo della continuazione tra due sentenze irrevocabili presupposte. La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze erano sostanzialmente riproduttive di censure già esaminate e disattese, senza una critica specifica alle ragioni poste a fondamento dell'ordinanza impugnata, e che le tesi difensive contrastavano con le emergenze processuali e con la giurisprudenza consolidata in materia di continuazione.

Norme richiamate

  • art. 81, secondo comma, c.p.

    Norma richiamata come base del vincolo della continuazione tra reati; la Corte richiama la giurisprudenza consolidata sulla sua applicazione in sede esecutiva.

  • art. 671 c.p.p.

    Norma che consente al giudice dell'esecuzione di applicare il vincolo della continuazione; la Corte la richiama quale parametro del provvedimento impugnato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non può risolversi in una richiesta di riesame del merito della decisione impugnata, se non è accompagnato da una critica specifica e puntuale delle rationes decidendi dell'ordinanza.
  • Sono inammissibili le doglianze meramente riproduttive di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, quando non confrontano in modo effettivo le argomentazioni del provvedimento impugnato.
  • In tema di applicazione della continuazione in sede esecutiva, la censura deve misurarsi con le emergenze processuali e con i criteri giurisprudenziali consolidati; non è sufficiente prospettare una diversa lettura astratta o non coerente con il compendio motivazionale.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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