Cassazione Penale, Sentenza n. 22910/2023 del 25/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) vizio processuale per omessa citazione personale in appello e inesatta indicazione della data dell'udienza (la cancelleria aveva comunicato erratamente la data via PEC al difensore); (2) censura di illegittimità in relazione alla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 639 c.p., con la tesi dell'assenza di offensività e della non punibilità; (3) vizio di motivazione e travisamento della prova (illogicità del ragionamento) in ordine alla riconducibilità del fatto all'Amato, deducendo che l'unico elemento materiale grave fosse un'impronta digitale sulla bomboletta spray e che vi fossero altre impronte non identificate, oltre al fatto che il teste avrebbe collocato l'Amato all'esterno della stazione. Inoltre il Pubblico Ministero ha chiesto la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. Sul primo motivo ha ritenuto infondato il vizio processuale perché l'imputato aveva eletto domicilio presso il proprio difensore (Avv. Picardi), al quale era stata regolarmente notificata la citazione e la cancelleria aveva effettivamente comunicato, seppure con errore materiale, la data; il difensore era stato presente in udienza tramite sostituto e non aveva eccepito la modalità di citazione. I secondi e terzi motivi sono stati ritenuti inammissibili poiché costituiscono una richiesta di rinnovata valutazione del merito e delle risultanze probatorie, preclusa in Cassazione salvo vizi di motivazione manifesti; la Corte di appello aveva invece fornito una motivazione logica e persuasiva (richiamando video e impronte digitali) che identificava l'Amato quale autore dell'imbrattamento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 178, lett. c), cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente per vizio di citazione; la Corte ha interpretato che la notifica al domiciliatario (difensore) e la presenza del sostituto in udienza escludono la nullità, ancorché sussista un mero errore materiale nella indicazione della data
Norma richiamata in relazione alla riqualificazione del fatto; la Corte ha ritenuto corretta e supportata la valutazione della Corte di appello sulla offensività e sulla configurabilità del reato secondo la riqualificazione operata
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato con riferimento al vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto che le censure non evidenziassero una motivazione manifestamente illogica o contraddittoria e che le contestazioni fossero in realtà una diversa valutazione del merito non ammessa in Cassazione
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come limite per la riproduzione delle parti del ricorso nella motivazione della Corte; usato per indicare che la relazione e la motivazione sono riassuntive nei limiti consentiti
Massime di principio
- L'elezione di domicilio presso il difensore e la regolare notifica al domiciliatario, unitamente alla presenza e all'attività processuale del difensore (anche tramite sostituto), possono sanare errori materiali nella comunicazione di udienza e impedire la dichiarazione di nullità per mancata citazione personale dell'imputato
- Gli errori meramente materiali nella indicazione di data/udienza non implicano automaticamente nullità se è dimostrabile che la difesa ha avuto piena conoscenza e possibilità di partecipare al giudizio
- In Cassazione è vietata una nuova valutazione del merito: le doglianze che si limitano a proporre una diversa lettura delle prove sono inammissibili; sono ammissibili solo censure dirette a rilevare manifesta illogicità, contraddittorietà o omissione della motivazione su punti essenziali
- La presenza di elementi di prova convergenti (es. riprese video e riscontro di impronte digitali) può essere considerata sufficiente dal giudice del merito per affermare la responsabilità, salvo che non emergano vizi manifesti nella motivazione
- Le censure procedurali e di merito devono essere formulate in modo specifico e puntuale già in appello per poter essere efficacemente trasferite e rappresentate in Cassazione; omissioni o formulazioni generiche possono portare all'inammissibilità del ricorso
- Per impugnare efficacemente una ricostruzione probatoria occorre dimostrare non solo che esistono elementi alternativi, ma che la motivazione è manifestamente illogica o contraddittoria o che vi è stato travisamento della prova su punti essenziali
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22678/2023 del 25/05/2023
- Sentenza penale · 25 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22679/2023 del 25/05/2023
- Sentenza penale · 25 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22680/2023 del 25/05/2023
- Sentenza penale · 25 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22681/2023 del 25/05/2023
- Sentenza penale · 25 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22682/2023 del 25/05/2023
- Sentenza penale · 25 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22684/2023 del 25/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →