Cassazione Civile, Ordinanza n. 01354/2026 del 21/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (soci)
La controversia
La controversia nasce da un precetto intimato al consorzio in forza di un titolo giudiziale di condanna ottenuto da una società poi cancellata dal registro delle imprese. I due intimanti hanno agito come soci della società estinta, assumendo di essere succeduti nel credito; il consorzio ha proposto opposizione sostenendo che: a) la cancellazione della società ne avrebbe determinato l’estinzione già al tempo della riforma societaria, con conseguente automatica rinuncia ai crediti non iscritti nel bilancio di liquidazione; b) le impugnazioni o le azioni esecutive promosse da o contro una società estinta sarebbero inammissibili; c) la qualità di socio e la concreta spettanza del credito sarebbero state erroneamente ritenute. In cassazione il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 c.c., insistendo sulla tesi dell’effetto abdicativo della cancellazione e sulla pretesa irrilevanza del successivo esercizio dell’azione esecutiva da parte dei soci.
La decisione
La Corte di cassazione rigetta il ricorso. Ribadisce che, per le società cancellate prima del 1° gennaio 2004, l’estinzione opera solo da tale data; che, se la cancellazione interviene mentre è pendente il giudizio di cognizione, la società perde la capacità processuale e la legittimazione sostanziale e processuale si trasferisce automaticamente ai soci ex art. 110 c.p.c.; e che, quando il giudizio non sia stato interrotto, la sentenza resa nei confronti della società estinta fa stato verso i soci, i quali possono intimare il precetto e procedere ad esecuzione. Esclude inoltre che la mancata iscrizione del credito nel bilancio finale di liquidazione valga, di per sé, come rinuncia al credito o come fatto deducibile in opposizione all’esecuzione. Le spese seguono la soccombenza e non viene applicata la condanna per lite temeraria ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Norme richiamate
La cancellazione dal registro delle imprese, per le società cancellate prima del 1° gennaio 2004, non produceva effetto estintivo retroattivo; per le cancellazioni successive l’estinzione opera come effetto costitutivo, con trasferimento dei rapporti residui ai soci secondo la disciplina elaborata dalla giurisprudenza.
In caso di estinzione della società nella pendenza del processo, la legittimazione sostanziale e processuale si trasferisce automaticamente ai soci quali successori a titolo universale.
L’estinzione della parte determina, in linea di principio, un evento interruttivo del processo, ma se l’evento non viene dichiarato o fatto constatare il processo prosegue tra le parti originarie.
La condanna per responsabilità aggravata presuppone la violazione di un minimo di diligenza idoneo a percepire facilmente l’infondatezza o l’inammissibilità della domanda; la mera infondatezza, anche manifesta, non basta.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell’inserimento del comma 1 quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Se la cancellazione di una società interviene mentre è pendente un giudizio di cognizione, l’estinzione della società comporta il trasferimento ai soci della legittimazione sostanziale e processuale attiva e passiva sui rapporti residui o sopravvenuti.
- Se l’evento estintivo non viene fatto constatare nel processo, la sentenza resa nei confronti della società estinta resta opponibile ai soci, i quali sono legittimati a farla valere o a subirne gli effetti.
- L’opponente all’esecuzione non può far valere, come vizio del titolo, circostanze anteriori alla formazione del titolo stesso che avrebbero dovuto essere dedotte nel giudizio di cognizione.
- La mancata iscrizione di un credito nel bilancio finale di liquidazione non equivale, di per sé, a rinuncia o remissione del credito; occorre una manifestazione inequivoca della volontà abdicativa comunicata al debitore.
- La condanna per lite temeraria richiede qualcosa di più della mera infondatezza della tesi sostenuta: serve un livello di colpa processuale qualificata, tale da rendere agevolmente percepibile l’inammissibilità o l’infondatezza della pretesa.
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