Cassazione Civile, Ordinanza n. 31577/2023 del 13/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (utente)
La controversia
Una utente del servizio idrico aveva chiesto in giudizio il ricalcolo dei consumi fatturati da un gestore del servizio, sostenendo che, sin dalla stipula del rapporto per un cantiere destinato alla realizzazione di dieci unità abitative, la società avesse erroneamente computato i consumi come se vi fosse una sola utenza anziché dieci. In primo grado la domanda era stata accolta solo in minima parte, con condanna della società a restituire una somma modesta rispetto a quella richiesta, ma con condanna dell'attrice alle spese in ragione della forte riduzione della pretesa. In appello la decisione era stata confermata. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1326 e 2697 c.c., assumendo che il contratto fosse nullo per mancanza di sottoscrizione e che la Corte territoriale non avesse considerato tale profilo; 2) motivazione apparente sulla questione delle spese; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell'art. 24 Cost., per avere posto le spese a carico della parte che aveva comunque ottenuto un accoglimento, seppur parziale; 4) analogamente, omessa compensazione delle spese nonostante il parziale accoglimento della domanda.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ha dichiarato assorbito il secondo e ha accolto il terzo e il quarto motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulle spese e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha disposto la integrale compensazione delle spese dei gradi di merito e anche di quelle del giudizio di cassazione. Il resto della decisione di merito, relativo al ricalcolo limitato riconosciuto all'attrice, non risulta riformato nei passaggi riportati.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma invocata per denunciare violazioni di legge sostanziale nella valutazione del contratto e delle spese
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma invocata per denunciare nullità della motivazione della sentenza d'appello
richiamato dalla ricorrente per sostenere la mancata conclusione del contratto per difetto di sottoscrizione; la Corte esclude che il motivo trovi riscontro nella sentenza impugnata
richiamato per contestare il riparto dell'onere probatorio; la Corte osserva che, trattandosi di domanda di accertamento, l'onere gravava sull'attrice
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato in relazione alla pretesa motivazione apparente sulla regolazione delle spese
art. 111 Cost., comma 6
richiamato per il vizio di motivazione apparente
norma sulle spese di lite; la Corte afferma che l'accoglimento ridotto di un'unica domanda non giustifica la condanna della parte vittoriosa alle spese della controparte
norma sulla compensazione delle spese; nel caso di accoglimento solo parziale di una domanda unica può giustificare la compensazione totale o parziale
art. 24 Cost.
invocato a sostegno della censura sulle spese di lite
consente alla Corte di decidere nel merito, disponendo la compensazione delle spese senza rinvio
artt. 16 e 17 r.d. n. 2440 del 1923
richiamati nel principio delle Sezioni Unite sulla forma dei contratti della pubblica amministrazione in senso stretto, ritenuto non applicabile alla società gestore del servizio
richiamato nel principio per cui, per i contratti del gestore del servizio, è ammessa la conclusione per facta concludentia o mediante esecuzione della prestazione
Cass. Sez. U. n. 26243 del 2014
richiamata per il principio del giudicato implicito sulla validità del negozio quando la decisione presuppone l'esame della sua validità
Cass. Sez. U. n. 20684 del 2018
richiamata per affermare che un'azienda speciale di ente territoriale non è pubblica amministrazione in senso stretto ai fini della forma scritta ad substantiam
Cass. Sez. U. n. 32061 del 2022
"in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza"
enuncia il principio secondo cui il parziale accoglimento di un'unica domanda non integra reciproca soccombenza e consente solo la compensazione, non la condanna alle spese della parte vittoriosa
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione, quando la decisione di merito accoglie una domanda presupponendo la validità del contratto, si forma un giudicato implicito sulla non nullità del negozio, precludendo il rilievo officioso della nullità nei gradi successivi in assenza di uno specifico motivo di gravame.
- La nullità per difetto di forma scritta non è configurabile, in via generale, nei contratti di un gestore di servizio pubblico che non sia pubblica amministrazione in senso stretto, essendo ammesse anche la conclusione per facta concludentia o mediante esecuzione della prestazione.
- In una domanda unica articolata in un solo capo, l'accoglimento solo parziale, anche se notevole, non determina reciproca soccombenza: la parte che ha ottenuto l'accoglimento non può essere condannata a rimborsare le spese alla controparte, potendo al più disporsi la compensazione totale o parziale.
- Quando si propone una domanda di accertamento o ricalcolo, l'attore deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa; non può limitarsi a contestare il contenuto del rapporto senza dimostrarne i presupposti.
- Se la questione delle spese è decisa sulla base di una regola giuridica errata, la Corte di cassazione può cassare sul punto e decidere nel merito, anche disponendo direttamente la compensazione integrale delle spese.
- La motivazione apparente è esclusa quando la sentenza d'appello consente di ricostruire con chiarezza la ratio decidendi e le ragioni del rigetto del gravame.
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