Cassazione Penale, Sentenza n. 28374/2024 del 15/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorsi diretti a censurare la sentenza di appello dell'08/06/2023: il Procuratore generale e le parti civili contestavano l'assoluzione di Calogero e Antonio Bellavia per i capi A), B), C) (omicidio e tentato omicidio in Liegi) e chiedevano la rinnovazione istruttoria per l'audizione del collaboratore di giustizia Giuseppe Quaranta; le parti civili contestavano altresì la valutazione probatoria ritenuta insufficiente. I difensori di Calogero e di Vitello impugnavano rispettivamente la conferma delle condanne per i capi F)-I) (tentati omicidi e reati connessi) e per il capo K) (danneggiamento seguito da incendio), denunciando vizi di motivazione, carenze istruttorie e questioni sul trattamento della prova (intercettazioni, tabulati, trascrizioni).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi del Procuratore generale e delle parti civili nella sostanza, ritenendo legittima la valutazione di merito che aveva escluso la piena attendibilità probatoria delle dichiarazioni di Quaranta in relazione ai capi A)-C) e confermando le assoluzioni per tali capi rispetto a Calogero e Antonio Bellavia. Ha confermato la condanna di Calogero Bellavia per i capi F), G), H) e I) (pena rideterminata in anni venti di reclusione confermata in sede di merito) basandosi su riscontri intercettativi e conversazioni che collegano Bellavia all'organizzazione dell'agguato. Quanto a Vincenzo Vitello, la Cassazione ha accolto solo parzialmente il ricorso: ha annullato senza rinvio la parte della sentenza che aveva riconosciuto l'aggravante teleologica di cui all'art. 61 n.2 c.p. (per carente motivazione riguardo alla conoscenza della provenienza furtiva dell'auto), eliminando l'aumento di pena relativo e rideterminando la pena complessiva in quattro mesi di reclusione; per il resto la sentenza di merito è stata confermata. Sono state altresì liquidate spese e condanne tra le parti come da dispositivo.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto insufficiente la motivazione sulla circostanza aggravante teleologica (azione finalizzata ad occultare altro reato), annullandone il riconoscimento nei confronti di Vitello per carenza di elementi che dimostrassero la sua conoscenza della provenienza furtiva dell'autovettura
Il reato di danneggiamento seguito da incendio è stato ritenuto configurato in relazione all'auto data alle fiamme; Vitello è stato ritenuto responsabile del reato materiale (capo K) anche se esclusa l'aggravante teleologica
La Corte di merito ha motivato la determinazione della pena base e gli aumenti (aggravanti e continuazione) secondo i parametri dell'art.133; la Cassazione ha ritenuto adeguata la motivazione sanzionatoria per Calogero Bellavia
art. 603 comma 3 cod. proc. pen.
Nel rito abbreviato d'appello le parti non hanno un diritto automatico all'assunzione di prove nuove; il giudice ha discrezionalità a disporre integrazioni istruttorie solo se sussiste "assoluta necessità"; la Cassazione ha confermato la correttezza del rigetto della richiesta di rinnovazione della prova testimoniali nel caso concreto
Massime di principio
- Nel giudizio abbreviato in appello le richieste di assunzione di nuove prove non trovano diritto automatico: il giudice esercita un potere discrezionale e può ammetterle solo se l'integrazione è assolutamente necessaria ai fini della decisione
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia che risultano in parte de relato o frutto di deduzioni richiedono riscontri oggettivi chiari per costituire prova grave, precisa e concordante; senza tali riscontri possono essere valorizzate solo in maniera cautelativa
- Il mero spegnimento o l'inattività del telefono cellulare in coincidenza con l'ora di un reato è elemento meramente indiziario e, da solo, non basta a fondare una condanna; necessita di collegamenti probatori ulteriori
- Per riconoscere un'aggravante teleologica (art.61 n.2 c.p.) è necessario provare specificamente la consapevolezza e la finalità dell'agente rispetto al reato che si vuole occultare; la mera contiguità di tempo o rapporti di frequentazione non sono sufficienti
- Le trascrizioni di intercettazioni possono sostituire l'ascolto diretto in udienza se le registrazioni sono acquisite e la trascrizione è integrale e affidabile; il rifiuto di riascoltare registrazioni non costituisce automaticamente violazione del diritto di difesa se la prova è comunque disponibile agli atti
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