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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35129/2025 del 28/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso la dichiarazione di inammissibilita' dell'appello per presunta mancata allegazione, da parte del difensore, della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione in appello, richieste per l'imputato giudicato in assenza; la difesa aveva in realta' prodotto un atto di appello con procura speciale sottoscritta dall'imputato e indicazione di domicilio nello stesso atto, e risulta che il decreto di citazione in appello era stato notificato personalmente all'imputato al diverso domicilio dichiarato in primo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando la sentenza impugnata e rinviando per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catania. La Cassazione ha ritenuto che, benché la normativa vigente al tempo richiedesse specifiche formalita' per l'imputato assente in primo grado, nel caso concreto la finalita' della norma (assicurarne la conoscenza dell'udienza e l'imputato "consapevole") era comunque soddisfatta dalla notifica personale e dal mandato speciale; di conseguenza la sanzione processuale dell'inammissibilita' per la mera irregolarita' formale risultava ingiustificata.

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen., commi 1-ter e 1-quater

    Applicabili per le impugnazioni proposte fino al 24/08/2024 (perpetuatio legislationis); la norma mira a garantire la notificazione presso il domicilio dichiarato/eletto e a promuovere l'idea dell'"imputato consapevole". Per l'imputato assente in primo grado il comma 1-quater richiede anche mandato specifico a impugnare, ma la Corte ha precisato che, se la notifica personale e la consapevolezza dell'udienza sono effettivamente avvenute, la sanzione dell'inammissibilita' non va automaticamente applicata per una formalita' errata.

  • legge 9 agosto 2024, n. 114 (c.d. Riforma Cartabia)

    Ha modificato/abrogato precedenti disposizioni; tuttavia la Corte ha richiamato il principio della perpetuatio legislationis per le impugnazioni presentate prima dell'entrata in vigore delle modifiche, facendo riferimento alla disciplina vigente al momento della proposizione dell'appello.

  • art. 591 cod. proc. pen., comma 4

    Prevede che l'inammissibilita' non rilevata preliminarmente possa essere dichiarata in ogni stato e grado; la Corte ha sottolineato che il verbo 'puo'' indica discrezionalita' e non necessita', e che l'esercizio della discrezionalita' deve essere giustificato razionalmente: ove la notifica personale sia avvenuta e l'udienza sia stata celebrata, la dichiarazione successiva di inammissibilita' sarebbe ingiustificata.

  • art. 606 lett. b ed e cod. proc. pen.

    Richiamati come norme relative ai motivi di ricorso per cassazione, usate dalla difesa per censurare errori di applicazione di norme processuali e carenza di motivazione nella dichiarazione di inammissibilita'.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Richiamato come norma procedurale in base alla quale il ricorso e' stato trattato (trattazione ai sensi dell'art. 611).

  • Principi costituzionali: artt. 101 e 111 Cost.

    Citati in relazione al principio del giusto processo e al diritto di difesa; la Corte ne ha tenuto conto nell'escludere un'applicazione formalistica che possa ledere tali principi quando la finalita' della norma procedurale e' gia' soddisfatta.

Massime di principio

  • La finalita' delle formalita' previste per la notificazione (art. 581 c.p.p.) e' assicurare la conoscenza personale dell'appuntamento processuale da parte dell'imputato; se tale finalita' e' effettivamente raggiunta (notifica personale e partecipazione o consapevolezza dell'udienza), il giudice deve valutare con ragionevolezza la possibilita' di non applicare una sanzione processuale formale che risulti sproporzionata.
  • Per l'imputato assente in primo grado la legge richiede in linea di principio dichiarazione/elezione di domicilio e mandato specifico a impugnare, ma in presenza di prova della notificazione personale e del conferimento di procura speciale la mancata o errata indicazione formale del domicilio non comporta automaticamente l'inammissibilita' dell'appello.
  • Il giudice dell'appello dispone di una discrezionalita' (art. 591, comma 4) nel rilevare l'inammissibilita', ma questa discrezionalita' deve essere esercitata razionalmente e non puo' tradursi in arbitrio: va valutato se la ratio della norma e' stata soddisfatta.
  • La conformita' formale degli atti e' comunque consigliabile: la difesa dovrebbe sempre allegare dichiarazioni/elezioni di domicilio e mandati richiesti dalla normativa vigente per evitare contestazioni, ma quando la sostanza mostra che l'imputato era consapevole e la notificazione e' avvenuta personalmente, la tendenza giurisprudenziale e' favorevole all'interpretazione sostanziale piuttosto che formalistica.
  • Nel caso di norme recentemente modificate, occorre verificare la data di proposizione dell'impugnazione per applicare la disciplina vigente al momento dell'impugnazione (perpetuatio legislationis).

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