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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14148/2026 del 17/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte territoriale che, in sede di appello, ha recepito l'accordo tra le parti sulla pena ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., in relazione a plurime ipotesi del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990. Con un unico motivo ha dedotto, in termini generici, la mancata verifica dei presupposti per un proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129 c.p.p., censurando quindi il mancato rilievo di cause ostative alla condanna. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché, dopo un concordato in appello, non sono proponibili doglianze relative a motivi rinunciati né alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; parimenti non sono deducibili vizi della pena se non si traducano in illegalità della sanzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui, avverso la sentenza pronunciata all'esito di concordato in appello, non possono essere riproposte questioni coperte da rinuncia, né può pretendersi una motivazione specifica sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. o su eventuali nullità/inutilizzabilità non dedotte nei limiti del devolutum. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Disciplina il concordato in appello sulla pena; la sentenza resa a seguito di tale accordo delimita l'ambito del controllo successivo alle questioni non rinunciate.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma incriminatrice posta a base delle plurime ipotesi di reato oggetto di applicazione della pena concordata.

  • art. 129 c.p.p.

    Il giudice non è tenuto, in caso di concordato in appello, a motivare sul mancato proscioglimento se non emergono cause evidenti di proscioglimento nei limiti del devolutum.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di appello resa a seguito di concordato sulla pena sono inammissibili le censure che ripropongono motivi ai quali l'imputato abbia rinunciato.
  • Nel concordato in appello il sindacato del giudice di legittimità non può estendersi alla mancata verifica del proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo che emergano ex actis cause evidenti di proscioglimento rilevabili nei limiti del devolutum.
  • Le doglianze relative al trattamento sanzionatorio sono deducibili in cassazione solo se la pena sia illegale, cioè fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, il versamento alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

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