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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4576/2023 del 02/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava l'ordinanza che confermava gli arresti domiciliari nei confronti di Di Bari per reati connessi ad appalti pubblici: partecipazione ad associazione per delinquere (art.416 c.p.), falso ideologico in atto pubblico (art.479 c.p.), turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art.353-bis c.p.) e turbata libertà degli incanti (art.353 c.p.), nonché altri capi. Lamentava carenze di motivazione e di gravità indiziaria in relazione alla sussistenza e alla struttura dell'associazione, alla mancata specificazione dei ruoli dei correi e della "paternità" dei progetti attribuita all'indagato, alla scarsa rilevanza probatoria delle intercettazioni e del tenore informale delle conversazioni, all'inidoneità delle condotte contestate (es. aiuto alla registrazione sulla piattaforma Asmecomm) a integrare falsi ideologici o turbative in procedure di trattativa privata, e infine la mancata prova di esigenze cautelari quali il pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il difensore aveva comunicato la sopravvenuta carenza di interesse perché la misura cautelare era stata nel frattempo sostituita con obbligo di dimora; la Corte ha ritenuto tuttavia che l'interesse all'impugnazione abbia natura oggettiva e perduri fintanto che sussiste una misura personale coercitiva e tanto più quando il ricorso contesta l'esistenza dei presupposti per qualsiasi misura. La manifestazione di disinteresse è stata qualificata come rinuncia all'impugnazione: conseguentemente il ricorrente è tenuto a sopportare le spese del procedimento, ma è stato esonerato dall'obbligo di versamento alla cassa delle ammende in ragione del significativo mutamento del regime cautelare intervenuto (con richiamo alla Corte Cost., sent. n.186/2000). In sostanza il merito della questione cautelare e delle doglianze sostanziali non è stato esaminato per inammissibilità formale dell'impugnazione; va inoltre registrato che il Procuratore generale aveva chiesto l'annullamento parziale dell'ordinanza limitatamente al capo YY) e al ritenuto pericolo d'inquinamento probatorio, ma la decisione si è risolta sull'inammissibilità.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 416

    Dal testo emerge l'esigenza, ai fini di valutare la gravità indiziaria per la partecipazione ad associazione per delinquere, di motivare la struttura associativa, i ruoli dei partecipanti, la consapevolezza reciproca e il programma criminoso; l'assenza di tali specificazioni può essere criticata.

  • Codice penale, art. 479

    Nel contesto delle contestazioni per falso ideologico l'ordinanza e le difese discutono la rilevanza di attestazioni su piattaforme telematiche; è richiamata la necessità di dimostrare la falsità idonea a incidere sulla verità dell'atto quando l'atto concerne affidamenti che potevano anche avvenire con modalità discrezionali.

  • Codice penale, art. 493

    Norma richiamata tra le fattispecie connesse agli illeciti negli appalti; il giudizio di gravità indiziaria richiede collegamenti probatori coerenti fra condotte e risultato illecito.

  • Codice penale, art. 353-bis

    La difesa ha sostenuto che la fattispecie di turbata libertà di scelta del contraente non sia configurabile per affidamenti in trattativa privata; la valutazione della rilevanza delle condotte deve tenere conto della rilevanza funzionale degli atti amministrativi e della discrezionalità della stazione appaltante.

  • Codice penale, art. 353

    Riguarda la turbata libertà degli incanti; la discussione sottolinea l'importanza di provare il nesso fra condotte illecite e alterazione concreta del procedimento di gara.

  • Codice di procedura penale, art. 568, comma 4

    Richiama la condizione di interesse all'impugnazione quale requisito di ammissibilità: l'interesse ha natura oggettiva e non può essere eliminato da mere valutazioni di opportunità del ricorrente.

  • Codice di procedura penale, art. 591, comma 1, lett. a

    art. 591, comma 1, lett. a) c.p.p.

    Anche questa norma impone il requisito dell'interesse per l'ammissibilità dell'impugnazione; la Corte sottolinea che l'interesse permane se l'impugnazione è funzionale a rimuovere il pregiudizio causato dalla misura.

  • Codice di procedura penale, art. 292, comma 2

    Richiama il principio della valutazione del "tempo silente" nel giudizio di pericolo di reiterazione; la pronuncia richiama che tale elemento deve essere considerato nella valutazione delle esigenze cautelari.

  • Corte Costituzionale, sentenza n.186/2000

    sent. n.186 del 13 giugno 2000

    Richiamata per motivare l'esonero dal pagamento in favore della cassa delle ammende quando la sostituzione della misura cautelare sia intervenuta nelle more senza colpa del ricorrente.

Massime di principio

  • La sussistenza dell'interesse all'impugnazione è un requisito oggettivo di ammissibilità: non può essere fatto venire meno da una mera dichiarazione soggettiva di disinteresse se la decisione impugnata continua a produrre effetti negativi per la parte.
  • La sostituzione di una misura cautelare custodiale con una misura meno afflittiva non elimina automaticamente l'interesse all'impugnazione se permane una misura personale coercitiva e se il ricorso mira a contestare la sussistenza dei presupposti della misura.
  • La manifestazione di disinteresse del difensore, se valutata come rinuncia, comporta la sopportazione delle spese processuali; tuttavia un mutamento del regime cautelare intervenuto nelle more può determinare l'esonero dal pagamento delle ammende nei confronti della cassa delle ammende, ove ricorrano le condizioni giurisprudenziali.
  • Nel giudizio cautelare relativo ad ipotesi associative e a reati legati ad appalti, la motivazione deve specificare la struttura dell'associazione, i ruoli e la consapevolezza reciproca dei partecipanti, nonché il nesso fra le condotte contestate e l'alterazione concreta delle procedure di gara.
  • In relazione a falsi ideologici connessi ad atti amministrativi e piattaforme telematiche, va valutata la funzione materiale dell'atto e l'effettiva idoneità della condotta ad incidere sulla verità dell'atto o sull'esito della procedura, tenendo conto della natura discrezionale di taluni affidamenti.
  • Il pericolo di inquinamento probatorio deve essere adeguatamente motivato, soprattutto quando la prova è in larga parte documentale e i termini delle indagini sono scaduti; non è sufficiente un generico richiamo a rapporti personali o a "rischi" non specificamente collegati ai fatti per i quali è disposta la misura.

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