Cassazione Penale, Ordinanza n. 12580/2025 del 01/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità delle censure sia sulla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. sia sulla pena. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, ritenendo non esclusi profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato è stato ritenuto del tutto generico. Secondo l'ordinanza, non vi era una puntuale specificazione delle cause di non punibilità che si assumevano non considerate dal giudice di merito, né un corrispondente motivo di gravame sul punto. In particolare, la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. risultava già espressamente confutata nella sentenza impugnata. Quanto al trattamento sanzionatorio, la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché non emergeva alcun vero gravame sulla pena dal riepilogo dei motivi di appello, mai contestato, e perché mancava qualsiasi deduzione concreta sull'inadeguatezza della pena, peraltro prossima ai minimi edittali e adeguatamente motivata nella decisione di merito.
Norme richiamate
La richiesta di particolare tenuità del fatto deve essere specificamente dedotta e non può essere proposta in modo generico; se la sentenza di merito l'ha già confutata, la censura deve confrontarsi puntualmente con tale motivazione.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende quando non siano esclusi profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a formulare censure del tutto generiche, senza specificare in modo puntuale i profili di censura e senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una contestazione specifica dei passaggi motivazionali di merito che l'abbiano esclusa, non essendo sufficiente una mera richiesta apodittica.
- La censura sul trattamento sanzionatorio è inammissibile se non era stata effettivamente devoluta nei motivi di appello o se non indica concretamente l'asserita inadeguatezza della pena, specie quando la sanzione applicata è prossima ai minimi edittali e sorretta da motivazione congrua.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, ove non siano esclusi profili di colpa, al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
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