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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33946/2022 del 17/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (difensore)

La controversia

Il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile, perché tardiva, l’opposizione proposta dal Pubblico Ministero avverso il decreto di liquidazione del compenso spettante al difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La Procura ricorreva per cassazione con due motivi, sostenendo: 1) che il decreto di liquidazione non le era mai stato notificato o comunicato e che quindi non vi era prova della decorrenza del termine per opporsi; 2) che non era stata considerata l’attestazione del direttore amministrativo dell’ufficio affari civili, secondo cui non vi sarebbe stata alcuna comunicazione, telematica o cartacea, del provvedimento da parte della cancelleria. In sostanza, il ricorso contestava la ritenuta tempestività dell’opposizione e la prova della conoscenza del provvedimento da parte dell’ufficio requirente.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, in via preliminare, che il ricorso difettasse dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, con conseguente inammissibilità. Ha inoltre osservato, nel merito, che la comunicazione del decreto di liquidazione può avvenire anche in forma equipollente, purché sia assicurata l’effettiva conoscenza del provvedimento; nel caso concreto il Tribunale aveva valorizzato l’annotazione "a visto PM" nel fascicolo, da cui aveva desunto l’ingresso dell’atto nella sfera di conoscibilità del destinatario. L’opposizione, proposta oltre un anno dopo, era dunque tardiva sia rispetto al termine di 30 giorni ritenuto applicabile dal giudice di merito, sia rispetto al termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. La Corte ha infine dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato e ha disposto nulla sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la definizione camerale del ricorso e per la proposta del relatore

  • art. 136 c.p.c.

    richiamato quale parametro del regime delle comunicazioni degli atti

  • art. 702-bis c.p.c.

    richiamato nel combinato disposto relativo alla comunicazione equipollente del provvedimento

  • art. 327 c.p.c.

    ritenuto applicabile ai provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio anche quando non siano stati comunicati o notificati, con decorrenza dal deposito/pubblicazione

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non contiene un’esposizione sommaria dei fatti di causa, requisito autonomamente necessario per consentire il controllo di legittimità.
  • La comunicazione di un provvedimento può essere validamente effettuata anche in forma equipollente rispetto a quella tipica, purché sia comunque garantita la effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario.
  • L’annotazione nel fascicolo che attesti la presa visione del provvedimento può essere valorizzata dal giudice di merito come indice dell’avvenuta conoscibilità dell’atto da parte dell’ufficio destinatario.
  • L’opposizione contro un decreto di liquidazione del compenso è tardiva se proposta oltre il termine previsto dalla legge e, in ogni caso, oltre il termine lungo applicabile ai provvedimenti decisori non notificati o comunicati.
  • Le difficoltà organizzative interne dell’ufficio destinatario non escludono, di per sé, la conoscibilità dell’atto e non impediscono la decorrenza del termine per impugnare.
  • Quando il ricorso è proposto dalla Procura della Repubblica quale organo propulsore dell’attività giurisdizionale, non segue la condanna alle spese, anche se il ricorso viene respinto o dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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