Cassazione Civile, Ordinanza n. 08233/2023 del 22/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un soggetto che sosteneva di aver svolto, per un lungo periodo, attività di custode alle dipendenze dei resistenti, chiedendo l'accertamento giudiziale della subordinazione per il periodo 1979-2011 e la condanna al pagamento delle differenze retributive. La Corte d'appello aveva già respinto la domanda, ritenendo insufficienti le allegazioni sulle concrete modalità di esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare e quindi sull'eterodirezione; aveva inoltre rilevato profili di incoerenza tra la prospettazione di un rapporto come custode e l'esistenza di altro rapporto subordinato come operaio agricolo, nonché l'assenza di chiarezza sulla individuazione dei datori di lavoro in relazione al periodo dedotto. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 244 c.p.c. per mancata ammissione della prova testimoniale, che secondo lui era stata articolata nei soli elementi essenziali e avrebbe potuto essere completata in escussione; 2) violazione degli artt. 132, n. 4, e 115 c.p.c. per omessa pronuncia sugli altri motivi di appello e per asserita errata valutazione di un documento prodotto in primo grado. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la denuncia di mancata ammissione della prova è scrutinabile solo se la prova sia decisiva in senso stretto e il ricorrente non ne ha dimostrato la decisività; ha inoltre rilevato che la scelta dei mezzi istruttori attiene al vizio motivazionale e non a violazione di legge, oltre alla presenza di doppia conforme che precludeva la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. Il secondo motivo è stato giudicato in parte inammissibile perché la questione relativa al documento era nuova e rivolta alla sentenza di primo grado, e in parte infondato perché la sentenza di appello conteneva una motivazione percepibile e idonea a spiegare l'assorbimento degli altri motivi di gravame. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002. La decisione di merito della Corte d'appello, che aveva escluso l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e negato le differenze retributive, è così rimasta ferma.
Norme richiamate
la mancata ammissione della prova testimoniale è censurabile in cassazione solo se la prova sia decisiva in senso stretto, cioè idonea a sovvertire con certezza il fondamento della decisione di merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
non è il mezzo corretto per censurare la mancata ammissione di prove, trattandosi semmai di profilo motivazionale.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
può essere invocato per nullità della sentenza solo in presenza di reale assenza di motivazione percepibile, non per contestare la valutazione delle prove o l'ordine di trattazione dei motivi.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
le censure sul vizio di motivazione non sono consentite in presenza di doppia conforme di merito basata sulle stesse ragioni di fatto.
la censura è stata ritenuta inammissibile nella parte in cui pretendeva una diversa valutazione di documenti e allegazioni di fatto.
la nullità per motivazione apparente ricorre solo quando la motivazione, pur esistente graficamente, non renda percepibile il fondamento della decisione.
art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.
in presenza di doppia pronuncia conforme, è preclusa la censura di omesso esame dei fatti ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
regola la condanna alle spese della parte soccombente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
impone, in caso di inammissibilità del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La deduzione in cassazione della mancata ammissione di una prova richiede non solo la corretta denuncia del vizio, ma anche la dimostrazione della decisività della prova omessa, ossia della sua idoneità a sovvertire con certezza l'esito della controversia.
- La contestazione della valutazione delle prove e della scelta dei mezzi istruttori appartiene, di regola, al sindacato sulla motivazione e non alla violazione di legge; il ricorso deve quindi essere incanalato nel corretto paradigma del vizio denunciato.
- La motivazione è apparente solo quando non consente di percepire l'iter logico-giuridico della decisione; non basta che la parte la ritenga sintetica o non condivisibile.
- In presenza di doppia conforme di merito fondata sulle stesse ragioni di fatto, il controllo di legittimità sul vizio di motivazione è fortemente limitato e non può essere veicolato come omesso esame di fatti decisivi.
- Le censure introdotte per la prima volta in cassazione contro la sentenza di primo grado, e non contro quella di appello, sono inammissibili.
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