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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39964/2025 del 11/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere irrogata dal GIP per reati connessi al traffico di stupefacenti (art. 74 e 73 d.P.R. n. 309/1990). Il ricorrente, tramite tre motivi: 1) censurava la presunta mancanza di gravi indizi circa la partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata allo spaccio, sostenendo che gli elementi indicati (ripetute cessioni) non provassero la struttura associativa, l'esistenza di turni, direttive o consapevolezza del ruolo degli altri; 2) contestava la mancata prova di appartenenza all'associazione per il periodo successivo al 6 maggio 2022 (violazione art. 274 c.p.p.); 3) deduceva disparità di trattamento rispetto ad altri indagati cui furono concessi domiciliari, criticando la motivazione sul rifiuto di misure meno afflittive (art. 275, comma 3, c.p.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le ordinanze (GIP e Tribunale del riesame) debbano essere considerate unitariamente e che il complesso indiziario — dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni ambientali e telefoniche, videoriprese, perquisizioni e riscontri investigativi — sia idoneo a fondare il giudizio di gravità indiziaria rispetto all'associazione e al ruolo di pusher del Rapità. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale del riesame ha valutato sussistente il rischio di reiterazione, richiamando la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. e motivando che la serialità, la professionalità delle condotte e i precedenti di Rapità giustificano la custodia in carcere; misure meno afflittive (anche braccialetto elettronico) non sarebbero idonee a prevenire i contatti e la reiterazione. Conseguentemente il ricorso veniva dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Norma che disciplina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che gli elementi investigativi corroborassero la sussistenza dell'associazione contestata.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma che punisce la detenzione e la cessione illecita di stupefacenti; contestata in capo al ricorrente per plurime cessioni e attività di pusher.

  • art. 274 c.p.p.

    Norma sulle misure cautelari e le rispettive esigenze; il ricorrente ha invocato profili temporali dell'appartenenza non valutati come idonei a escludere il pericolo cautelare.

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    Richiama la doppia presunzione (idoneità e proporzionalità della misura custodiale per reati di cui all'art. 74); la Corte del riesame ha ritenuto non superata tale presunzione in mancanza di elementi chiari e precisi che giustifichino misure meno afflittive.

  • art. 273 c.p.p.

    Richiamata per il principio che, ai fini cautelari, la nozione di gravità indiziaria è meno rigorosa rispetto al giudizio di merito; è sufficiente una 'qualificata probabilità' della responsabilità.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato nel confronto tra criteri probatori: il comma 2 (precisione e concordanza) non è applicabile integralmente in sede cautelare, cf. art. 273 c.p.p.; la Corte ha ribadito che non si richiede lo stesso livello probatorio del giudizio di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma sulle spese del giudizio di legittimità; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese conseguenti alla declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Le ordinanze cautelari emesse da giudice e tribunale del riesame devono essere valutate unitariamente: motivazioni tra loro collegate possono integrare l'una l'altra.
  • Per la misura cautelare è sufficiente la sussistenza di "gravi indizi" intesi come elementi idonei a fondare una qualificata probabilità di responsabilità; non si richiede il livello probatorio del giudizio di merito (art. 273 c.p.p. e art. 192 c.p.p. comma 2 non sono pienamente sovrapponibili).
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia, se ritenute attendibili e corroborate da riscontri (intercettazioni, videoriprese, sequestri, servizi d'osservazione), possono costituire fondamento valido per la misura cautelare.
  • Nel caso di reati previsti dall'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 opera la presunzione di sussistenza di ragioni cautelari ex art. 275, comma 3: per superarla è necessario fornire elementi chiari e precisi che giustifichino misure meno afflittive.
  • La serialità, la professionalità delle condotte e precedenti penali possono legittimare la previsione del pericolo di reiterazione, anche se i fatti contestati sono in parte risalenti nel tempo; la prova dell'inattualità del pericolo grava sul ricorrente.
  • Misure alternative (domiciliari con braccialetto elettronico) possono essere ritenute insufficienti se non idonee a impedire contatti con la rete criminale o la continuità dell'attività illecita.
  • In sede di cassazione la sindacabilità delle valutazioni cautelari (basate su elementi probatori come intercettazioni e dichiarazioni corroborate) è limitata: possono essere rimesse in discussione solo per manifesta illogicità, contraddittorietà o vizio di diritto.

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