Cassazione Penale, Sentenza n. 45621/2023 del 13/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Un unico motivo, dedotto per violazione di legge rispetto agli artt. 110 e 494 c.p.: si contestava che Peri avesse concorrso nel delitto di sostituzione di persona consumato da Piazza, sostenendo che il suo contributo si sarebbe limitato a precisare i quantitativi da ordinare e ad aiutare a caricare la merce (condotta successiva alla consumazione del reato). La difesa ha quindi sostenuto che Peri fosse al più concorrente nella truffa o mero connivente e che il silenzio non integri contributo personale tale da costituire concorso nel reato di sostituzione di persona.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che Peri ha concorso nel reato di sostituzione di persona consumato da Piazza: il previo accordo con Piazza, il ruolo nel precisare quantitativi e l'aiuto materiale al carico della merce, unitamente al silenzio concordato, sono stati valutati come un contributo partecipativo (morale e materiale) idoneo a rafforzare e facilitare l'azione criminosa. La Corte ha richiamato la giurisprudenza che distingue la mera connivenza (comportamento meramente passivo) dal concorso (contributo positivo) e ha ritenuto che il silenzio concordato costituisse elemento essenziale per la buona riuscita dell'illecito. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
Usato come riferimento per la fattispecie del concorso di persone nel reato: la Corte valuta se l'atteggiamento del ricorrente costituisse un contributo partecipativo, morale o materiale, alla realizzazione del reato altrui
Norma sostanziale che disciplina il reato di sostituzione di persona; la sentenza conferma che la condotta di Piazza integri tale reato e che il comportamento concordato di Peri abbia favorito la sua consumazione
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla formulazione sintetica del motivo di ricorso: il motivo è stato enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, conformemente alla disciplina procedurale
art. 23 comma 8 dl. 127/2020 (e successive proroghe/estensioni)
Norme procedurali richiamate per la trattazione del ricorso senza intervento delle parti; attengono alle modalità processuali e non al merito penale
Massime di principio
- Il silenzio dell'agente, se previamente concordato e funzionale alla condotta dell'autore materiale, può costituire un contributo partecipativo e integrare il concorso nel reato, non essendo di per sé sempre mera connivenza
- La distinzione fra mera connivenza e concorso si basa sulla presenza di un contributo positivo, morale o materiale: basta anche uno stimolo, un'occasione o la maggiore 'sicurezza' fornita all'autore per integrare il concorso
- Atti apparentemente marginali (es. precisare quantitativi, prestare aiuto logistico) possono essere valutati come contributo essenziale se dimostrano un accordo preventivo e aumentano la probabilità di riuscita dell'illecito
- Per la difesa, è strategico dimostrare l'assenza di un accordo preventivo, la natura postuma dell'eventuale aiuto materiale e la mancanza di qualsiasi comportamento volto a favorire la riuscita del reato, per ricondurre la condotta alla mera connivenza
- La prova del concorso può risultare da un complesso di elementi (comunicazioni, comportamenti concordati, sequenza delle azioni): i giudici valutano la globalità della condotta e il suo effetto sulla commissione del reato
- In casi simili, l'elemento soggettivo (accordo, adesione al progetto criminoso) e l'effetto oggettivo (agevolazione dell'azione altrui) sono entrambi rilevanti per configurare la responsabilità per concorso
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