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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33843/2024 del 05/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Trento che aveva rigettato la sua istanza di nullità dell'ordine di esecuzione ex art. 656, comma 5, c.p.p., notificatogli il 2/11/2023, per omissione dell'avviso circa la facoltà di accesso ai percorsi di giustizia riparativa. Sosteneva che la validità dell'atto dovesse essere valutata al momento in cui produceva effetti (la notificazione) e non alla data di emissione (31/10/2022), e che l'omissione configurasse una nullità di carattere intermedio ai sensi degli artt. 178, co.1, lett. c) e 180 c.p.p., incidendo sulla completezza dell'assistenza difensiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la validità formale degli atti processuali si giudica in base alla legge vigente al momento della loro formazione (data di emissione), non alla notificazione; dunque l'ordine di esecuzione emesso il 31/10/2022 era conforme alla disciplina pro tempore vigente e non poteva essere invalidato per lo ius superveniens introdotto dal d.lgs. 10/10/2022, n.150 (art. 38). La Corte ha escluso l'applicabilità dell'art. 2 c.p. (lex mitior) perché riguarda norme di diritto penale sostanziale e non è operante con sentenza definitiva; ha inoltre affermato che i percorsi di giustizia riparativa sono istituti complementari estranei al diritto penale sostanziale e processuale, per cui l'omissione dell'avviso non è sanzionata in sede esecutiva da nullità. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 656, comma 5, cod. proc. pen.

    Norma richiamata come oggetto dell'ordine di esecuzione; la Corte ha ritenuto che il contenuto obbligatorio dell'atto sia valutabile secondo la formulazione vigente al momento della sua emissione

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 38

    Ha interpolato l'art. 656, comma 5, c.p.p. introducendo l'obbligo di avviso sulla possibilità di accesso ai percorsi di giustizia riparativa, ma la disposizione è sopravvenuta rispetto alla data di emissione dell'atto impugnato e quindi non può incidere retroattivamente sulla validità dell'atto già formato

  • art. 2, quarto comma, cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente come principio di lex mitior; la Corte ha precisato che tale regola riguarda solo disposizioni che definiscono reati e pene e non si applica quando la sentenza è già definitiva

  • artt. 178, comma 1, lett. c) e 180 cod. proc. pen.

    Richiamati dal ricorrente per qualificare l'omissione come nullità di regime intermedio; la Corte non ha ritenuto applicabile tale categoria al caso concreto, anche perché l'omissione concernente i percorsi di giustizia riparativa non integra una nullità sanzionata in sede esecutiva

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso

  • Giurisprudenza citata (Sez. 5, n. 29440 del 06/07/2006, Stillitano; Sez. 1, n. 39609 del 19/07/2019, Coci; Sez. 2, n. 6595 del 12/12/2023, Baldo)

    Principi di massima richiamati: la legge applicabile alla validità degli atti è quella del tempo della loro formazione; l'atto di esecuzione ha autonomia e non è condizionato dallo ius superveniens; i percorsi di giustizia riparativa sono istituti complementari estranei al diritto penale sostanziale/processuale

Massime di principio

  • La validità formale di un atto processuale si valuta secondo la legge vigente al momento della sua formazione (data di emissione), non secondo la data di notificazione o di produzione di effetti
  • Una sopravvenuta modifica normativa che introduce obblighi formali non incide retroattivamente sugli atti già formati salvo diversa disposizione espressa o profili di retroattività previsti dalla legge
  • La regola della lex mitior (art. 2 c.p.) si applica alle norme di diritto penale sostanziale che definiscono reati e pene e non è utilizzabile per mutamenti di disciplina processuale o quando la sentenza è definitiva
  • I percorsi di giustizia riparativa, considerati dalla giurisprudenza istituti complementari, non assumono automaticamente rilievo tale da trasformare in nullità l'omissione dell'avviso in sede esecutiva
  • Per invocare una nullità rilevante ai fini della pronuncia esecutiva occorre dimostrare che l'omissione incide concretamente su garanzie difensive fondamentali e rientri nelle fattispecie di nullità espressamente sanzionate dalla legge

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