Ordinanza n. 527/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 00407/2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. IV, che aveva accolto la domanda cautelare e sospeso gli effetti degli atti della procedura di affidamento relativa alla procedura CIG B797A2D86D
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il raggruppamento appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva accolto la domanda cautelare proposta in primo grado. Il primo motivo, unico esaminato dal TAR in sede cautelare, poneva questioni relative alla portata dell'offerta formulata dal raggruppamento temporaneo aggiudicatario e alla sua conformità all'art. 67 del d.lgs. n. 36/2023 e successive modifiche. Il giudice di primo grado aveva inoltre rimesso alla fase di merito l'eventuale valutazione dell'applicabilità degli artt. 97 e 68, comma 17, del medesimo decreto legislativo. In appello cautelare sono state prospettate le questioni concernenti la legittimità della sospensione degli atti di gara e la necessità di considerare l'interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, ritenendo che le questioni sollevate richiedano un approfondimento in sede di merito, tanto in diritto quanto in fatto, con particolare riguardo alla concreta portata dell'offerta del raggruppamento aggiudicatario e all'applicazione dell'art. 67 del d.lgs. n. 36/2023. Ha rimesso al giudizio di merito di primo grado anche l'eventuale delibazione sull'applicabilità degli artt. 97 e 68, comma 17, dello stesso decreto. Pur riconoscendo l'interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera, ha ritenuto che, avuto riguardo alla natura e all'oggetto dell'affidamento, la sospensione disposta dal TAR non determinasse un pregiudizio significativo per tale interesse, anche considerando la fissazione dell'udienza di merito al 25 marzo 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate per giusti motivi.
Norme richiamate
Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
Nel bilanciamento cautelare, impone di considerare l'interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera; nel caso concreto tale interesse non è stato ritenuto significativamente pregiudicato dalla sospensione, in ragione della natura dell'affidamento e della ravvicinata udienza di merito.
La conformità e la portata dell'offerta del raggruppamento aggiudicatario rispetto alla disposizione richiedono un approfondimento fattuale e giuridico in sede di merito.
L'eventuale applicabilità della disposizione è stata rimessa alla decisione di merito del TAR.
art. 68, comma 17, d.lgs. n. 36/2023
L'eventuale applicabilità della disposizione è stata rimessa alla decisione di merito del TAR.
Massime di principio
- Nell'appello cautelare in materia di contratti pubblici, quando le questioni dipendono dalla concreta portata dell'offerta dell'aggiudicatario e richiedono accertamenti fattuali oltre che interpretazioni giuridiche, il giudice può confermare la misura cautelare e rimettere l'approfondimento alla fase di merito.
- Nel bilanciamento cautelare previsto dall'art. 125, comma 2, c.p.a., l'interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera non prevale automaticamente: occorre verificare in concreto se la sospensione produca un pregiudizio significativo, tenendo conto della natura e dell'oggetto dell'affidamento e della prossimità dell'udienza di merito.
- La fissazione ravvicinata dell'udienza di merito può escludere la sussistenza di un pregiudizio significativo all'interesse nazionale derivante dalla sospensione cautelare di una procedura di affidamento.
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