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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20837/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (preponente)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di agenzia con deposito intercorso tra le parti e cessato per recesso della preponente asseritamente per giusta causa, a seguito di ammanchi di merce riscontrati nella gestione del magazzino affidato all'agente. In primo grado l'agente aveva chiesto il pagamento delle indennità conseguenti alla cessazione del rapporto, mentre la preponente aveva chiesto il risarcimento dei danni per gli ammanchi. La corte d'appello, dopo una nuova consulenza tecnica d'ufficio, aveva rigettato l'appello principale dell'agente e accolto in parte quello incidentale della preponente, quantificando il danno in € 51.268,63 e disponendo ulteriori restituzioni. In cassazione l'agente ha dedotto: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. per mancato esame di due motivi d'appello relativi alla sussistenza e tempestività della giusta causa di recesso; 2) violazione delle norme sul contratto di agenzia e sul deposito, sostenendo che la componente di deposito dovesse essere valutata secondo la disciplina del deposito gratuito, con responsabilità attenuata; 3) violazione delle norme sul recesso per giusta causa, assumendo che la giusta causa dovesse essere conosciuta o conoscibile al momento del recesso, altrimenti il recesso sarebbe stato solo ordinario con preavviso. La preponente ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato, censurando la riduzione del danno operata dalla corte d'appello in ragione della valorizzazione delle eccedenze di merce e lamentando il mancato riconoscimento di ulteriori voci di danno patrimoniale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'agente. Ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo l'omessa pronuncia perché la corte d'appello, con il rigetto integrale dell'appello e con la motivazione svolta, aveva implicitamente deciso anche sulle censure relative alla giusta causa e alla tempestività del recesso. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché introducevano in cassazione questioni non trattate nei gradi di merito: in particolare, la qualificazione del rapporto come causa mista agenzia-deposito con applicazione della disciplina del deposito gratuito, e la dedotta necessaria conoscenza/conoscibilità della giusta causa al momento del recesso. Il rigetto del ricorso principale ha comportato l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato della preponente. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente principale alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice omette del tutto un provvedimento indispensabile; non vi è vizio se la domanda o la censura risultano implicitamente rigettate dalla decisione adottata e dalla sua impostazione logico-giuridica.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Il motivo di ricorso per cassazione non può essere utilizzato per introdurre questioni di merito nuove rispetto a quelle trattate nei gradi precedenti.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La censura per nullità della sentenza deve effettivamente riguardare un vizio processuale o una vera omissione di pronuncia, non una mera diversa lettura del merito.

  • art. 2119 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere che la giusta causa di recesso debba essere effettivamente esistente e conosciuta al momento del recesso.

  • art. 1458 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente in relazione agli effetti della risoluzione e alla cessazione del rapporto.

  • art. 1746 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente in tema di obblighi dell'agente.

  • art. 1750 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente in tema di preavviso nel rapporto di agenzia.

  • art. 1751 c.c.

    Richiamato come base per chiedere l'indennità di cessazione del rapporto di agenzia.

  • art. 1766 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente per il contratto di deposito.

  • art. 1767 c.c.

    Richiamato per sostenere la presunzione di gratuità del deposito.

  • art. 1768 c.c.

    Richiamato per affermare che, nel deposito gratuito, la responsabilità del depositario dovrebbe essere valutata con minor rigore.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato dalla preponente nel ricorso incidentale condizionato per contestare la detrazione delle eccedenze di merce dal danno risarcibile.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dalla preponente nel ricorso incidentale condizionato in relazione alla valutazione delle prove e della consulenza tecnica.

  • art. 2697 c.c.

    Non espressamente citato nel dispositivo motivazionale, ma la decisione valorizza l'accertamento probatorio dei fatti e delle risultanze tecniche ai fini della pretesa risarcitoria.

Massime di principio

  • Non sussiste omessa pronuncia quando la censura o la domanda, pur non esaminate con autonoma argomentazione, risultano logicamente e necessariamente rigettate dalla decisione complessiva del giudice.
  • In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove, non trattate nei gradi di merito, salvo che siano rilevabili d'ufficio; ciò vale anche quando la questione richieda un previo accertamento in fatto non compiuto in appello.
  • La qualificazione di un rapporto come contratto misto o con causa complessa richiede un accertamento in fatto e l'interpretazione del testo contrattuale; se tale indagine non è stata svolta nei gradi di merito, la relativa doglianza è inammissibile in cassazione.
  • La deduzione della necessaria conoscenza o conoscibilità della giusta causa di recesso implica un apprezzamento fattuale preliminare; ove non sia stata oggetto di discussione in appello, la censura è inammissibile.
  • La valutazione del danno e delle risultanze peritali appartiene al merito; in cassazione può essere censurata solo nei limiti di specifici vizi di legittimità, non per ottenere un nuovo esame del materiale probatorio.

Come è indicizzato

MaterieAgenziaMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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