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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21643/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (richiedente marchio)

La controversia

Una richiedente aveva domandato la registrazione di un marchio denominativo costituito dalle lettere "ZCC" per prodotti di classe 14 (orologi). Una società titolare di un marchio anteriore internazionale "ZRC", anch’esso per prodotti della stessa classe, aveva proposto opposizione deducendo il rischio di confusione. Nel procedimento amministrativo era stata richiesta all’opponente la prova dell’uso del marchio anteriore ai sensi dell’art. 178 c.p.i.; l’opponente aveva depositato documentazione ritenuta sufficiente dall’Ufficio, che aveva accolto l’opposizione. La richiedente aveva allora impugnato la decisione davanti alla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell’UIBM, che aveva confermato il diniego di registrazione. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) motivazione apparente della sentenza della Commissione sulla prova d’uso, perché la decisione si sarebbe limitata a formule di stile senza spiegare perché la documentazione bastasse a dimostrare un uso serio e genuino nel territorio e nel periodo rilevante; 2) omesso esame di fatti decisivi relativi all’insufficienza della prova d’uso (tra cui la natura privata di uno scambio commerciale, l’incertezza sul luogo di vendita, l’assenza di ordini e di pubblicità in italiano, la mancanza di rete distributiva in Italia e la riferibilità della prova solo ad alcuni prodotti); 3) violazione delle regole sul rischio di confusione tra marchi; 4) omesso esame di fatti decisivi relativi alle differenze tra i segni e alla diversa clientela/pregio dei prodotti. Il Ministero ha resistito con controricorso; la società opponente non si è costituita in cassazione.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo fondata la censura sulla motivazione apparente e sulla mancata adeguata risposta alle specifiche doglianze relative alla prova d’uso. Ha ritenuto assorbiti il terzo e il quarto motivo. Il provvedimento impugnato è stato cassato con rinvio alla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell’UIBM, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 178 c.p.i.

    l’opponente, ove richiesta, deve fornire prova dell’uso del marchio anteriore; la mancanza o insufficienza della prova può incidere sulla procedibilità o sull’estensione dell’opposizione ai soli prodotti/servizi per i quali l’uso sia dimostrato.

  • art. 12, comma 1, lett. d, c.p.i.

    la valutazione del rischio di confusione tra marchi deve essere globale, considerando natura dei beni, pubblico di riferimento e possibile associazione tra i segni.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è denunciabile in cassazione il vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente o meramente apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    è deducibile l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di specifiche allegazioni.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    consente di censurare la violazione delle norme sostanziali applicate al giudizio di confondibilità tra marchi.

  • art. 111 Cost.

    la motivazione deve raggiungere il minimo costituzionale; altrimenti la sentenza è affetta da nullità.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la sentenza deve contenere una motivazione effettiva e non apparente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    impone una motivazione idonea a rendere comprensibile il percorso decisorio.

  • art. 53 d.m. 33/10

    richiamato dalla ricorrente quale parametro del procedimento, senza specifiche statuizioni autonome nella decisione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione di una decisione amministrativa in materia di marchi, il giudice deve confrontarsi in modo specifico con le doglianze proposte, non essendo sufficiente un generico richiamo alla documentazione già valutata in sede amministrativa.
  • La motivazione è apparente quando il giudice si limita ad aderire alla decisione precedente senza esporre, anche sinteticamente, le ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione e ai fatti decisivi controversi.
  • Quando sia richiesta la prova d’uso del marchio anteriore, la valutazione deve riguardare in modo concreto territorio, periodo, prodotti/servizi e serietà dell’uso; la prova può essere limitata ad alcuni soli prodotti se non copre l’intero perimetro rivendicato.
  • Il rischio di confusione tra marchi va apprezzato in via globale, tenendo conto dell’impressione complessiva prodotta sui consumatori medi, della natura dei prodotti e della capacità distintiva del segno anteriore.

Come è indicizzato

MaterieMarchiImpugnazioni
RamiProprietà intellettualeProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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