Sentenza n. 195/2026 - L'aquila, Sezione 1
per il parziale annullamento, della D.G.R. del 26 novembre 2012, n. 775 con la quale è stato approvato il “Bando di concorso straordinario per titoli per l'assegnazione di n. 85 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio - art. 11, D.L. 24.01.2012 n. 1, convertito con modificazioni in legge 24.03.2012 n. 27 e ss.mm.ii.”; della D.G.R. del 27 gennaio 2014, n. 38 avente ad oggetto: “Concorso straordinario per titoli per l'assegnazione di n. 85 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio – art. 11, comma 3, D.L. 24.01.2012 n. 1, convertito con modificazioni in Legge 24.03.2012 n. 27 e ss.mm. e ii. – nomina commissione esaminatrice” - siccome modificata con D.G.R. n. 271 del 14.04.2014 e con D.G.R. n. 900 del 10.11.2015; della determinazione dirigenziale del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute DG8/152 del 24.10.2014 avente ad oggetto: "Concorso straordinario per titoli per l'assegnazione di n. 85 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Abruzzo. Ammissione candidati", con la quale sono stati pubblicati gli elenchi dei candidati non ammessi e dei candidati ammessi con riserva al concorso pubblico straordinario di cui alla D.G.R. n. 775/2012; della D.G.R. n. 1022 del 10.12.2015 avente ad oggetto: “Bando di concorso pubblico straordinario per titoli per l'assegnazione di n. 85 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Abruzzo - art. 11, D.L. 24.01.2012 n. 1, convertito con modificazioni in legge 24.03.2012 n. 27 e ss.mm.ii.” Approvazione graduatoria provvisoria”, con la quale, tra l'altro, si è preso atto dei criteri di valutazione generali e dei criteri di valutazione dei titoli di studio e di carriera, siccome approvati dalla Commissione esaminatrice; della D.G.R. n. 95 del 28.02.2017 avente ad oggetto: “Approvazione della graduatoria definitiva – concorso pubblico straordinario per titoli per l'assegnazione di n. 85 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Abruzzo – art. 11, D.L. 24.01.2012 n. 1 convertito con modificazioni in legge 24.03.2012 e ss.mm.ii.”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 11 del 15 marzo 2017; della D.G.R. n. 332 del 18.05.2018 recante ad oggetto: “Concorso pubblico straordinario per titoli per l'assegnazione di n. 85 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio presso la Regione Abruzzo - art. 11, D.L. 24.01.2012 n. 1, convertito con modificazioni in legge 24.03.2012 n. 27 e ss.mm.ii.”. Presa d'atto risultanze a seguito dell'interpello. Determinazioni in ordine all'assegnazione delle sedi farmaceutiche; ed in particolare la graduatoria rettificata pubblicata sul BURA n.3 del 27.01.2021 di cui all'atto: DGR n. 17 del 15.01.2021 di rettifica della graduatoria definitiva approvata di cui alla DGR 95 del 28.02.2017, avente ad oggetto: “concorso pubblico straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio presso la Regione Abruzzo - art. 11, comma 3, D.L. 24.01.2012 n. 1, convertito con modificazioni in legge 24.03.2012 n. 27 e ss.mm.ii.” – Presa d'atto risultanze controlli di veridicità e rettifica della graduatoria approvata con D.G.R. n. 95/2017” ove il ricorrente si è classificato in posizione utile 152 000593 - 09-01-2013 - 130 SANTINI PIETRO PAOLO con punteggio n. 41,15 ed anzianità 43,9158; nonché di ogni altro atto e/o provvedimento ad essa presupposto, consequenziale e/o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della procedura concorsuale straordinaria per l'assegnazione di 85 sedi farmaceutiche, in particolare la graduatoria definitiva rettificata approvata nel 2021
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, farmacisti iscritti all'Ordine e partecipanti in forma associata al concorso straordinario regionale, hanno impugnato gli atti della procedura e, in particolare, la graduatoria rettificata nella quale risultavano collocati al 152° posto con 41,15 punti e un'anzianità di 43,9158 anni. Hanno contestato, anzitutto, il criterio di calcolo dei punteggi adottato per i partecipanti associati, sostenendo che la sommatoria dei titoli di servizio maturati dai singoli associati nei medesimi periodi — i cosiddetti servizi contemporanei — producesse una duplicazione irragionevole dei punteggi, favorendo le associazioni numericamente più consistenti e consentendo di raggiungere il tetto di 35 punti con un'anzianità effettiva inferiore rispetto ai candidati singoli. Hanno dedotto la violazione dell'art. 11 del d.l. n. 1/2012, degli artt. 4 e 5 del d.P.C.M. n. 298/1994, nonché l'illegittimità dei criteri approvati dalla commissione. Hanno inoltre contestato il mancato riconoscimento, oltre il tetto massimo di 35 punti, della maggiorazione del 40% prevista per l'esercizio professionale in zone rurali dall'art. 9 della l. n. 221/1968, richiamando un precedente del Consiglio di Stato. Hanno chiesto il ricalcolo della graduatoria, l'espunzione della sommatoria dei servizi contemporanei, l'attribuzione della maggiorazione rurale e una consulenza tecnica d'ufficio.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, ritenendo infondate entrambe le censure principali. Quanto alla sommatoria dei servizi contemporanei, ha affermato che l'art. 11, comma 2, punto 7, del d.l. n. 1/2012 consente ai partecipanti associati di concorrere sommando i titoli posseduti. La disposizione impone l'addizione dei titoli degli associati e non la selezione del solo titolo più favorevole, perseguendo la finalità di ampliare l'accesso alla titolarità delle farmacie, anche a favore dei concorrenti più giovani. Il criterio non comporta una duplicazione illegittima, poiché il calcolo deve comunque rispettare i massimi annuali e il limite complessivo previsto dalla disciplina applicabile; secondo il TAR, la commissione ha applicato correttamente i criteri approvati nel 2015, considerando i periodi effettivamente lavorati da ciascun associato e senza duplicazioni oltre il limite temporale previsto. Il vantaggio quantitativo per le associazioni è inoltre bilanciato dall'obbligo di mantenere la gestione associata secondo la disciplina vigente. Il giudice ha richiamato anche la precedente sentenza del Consiglio di Stato n. 3973/2021, che aveva già ritenuto legittimo il criterio utilizzato nella procedura abruzzese. Quanto alla maggiorazione per la ruralità, il TAR ha ritenuto che essa operi all'interno del sistema di valutazione dei titoli e non costituisca una deroga implicita al tetto massimo di 35 punti per l'attività professionale, salvo espressa previsione della lex specialis. La maggiorazione deve essere calcolata sul punteggio dell'attività professionale prima dell'applicazione del tetto, ma non consente automaticamente di superarlo. Il TAR ha inoltre rilevato, in via ulteriore, che l'accettazione della sede assegnata con riserva e la mancata apertura della farmacia avrebbero potuto determinare la sopravvenuta carenza di interesse; tuttavia ha deciso nel merito, dichiarando il ricorso infondato. Ha escluso la necessità e l'ammissibilità della consulenza tecnica, poiché il ricalcolo richiesto presupponeva un'interpretazione incompatibile con il chiaro tenore della legge e con la giurisprudenza richiamata. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 11 d.l. 1/2012, convertito dalla l. 27/2012
ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche gli interessati in possesso dei requisiti di legge possono concorrere per la gestione associata, sommando i titoli posseduti
La disposizione consente e impone la sommatoria dei titoli posseduti dai partecipanti associati, senza limitarsi alla scelta del titolo più favorevole, nel rispetto dei massimali previsti dalla disciplina concorsuale.
Stabiliscono i criteri e i limiti per la valutazione dei titoli professionali; la sommatoria dei titoli associati deve rispettare i massimi annuali e il limite complessivo applicabile.
Prevede la maggiorazione del 40% per l'esercizio professionale in zone rurali per almeno cinque anni; la maggiorazione opera nel sistema di valutazione dei titoli, ma non determina di per sé il superamento del tetto massimo di 35 punti.
art. 11, comma 6, d.l. 1/2012, come modificato dalla l. 19/2017
Disciplina la durata della graduatoria del concorso straordinario, ritenuta ancora efficace nel periodo rilevante secondo il calcolo effettuato dal giudice.
Ha comportato, unitamente all'art. 37 del d.l. n. 23/2020, la proroga dei termini della procedura per il periodo indicato dal giudice.
art. 37 d.l. 23/2020, convertito dalla l. 40/2020
Ha concorso alla proroga della validità della graduatoria per effetto dell'emergenza epidemiologica.
Massime di principio
- Quando la legge consente la partecipazione associata a un concorso per l'assegnazione di sedi farmaceutiche mediante la sommatoria dei titoli posseduti, l'amministrazione deve considerare cumulativamente i titoli dei singoli associati, anche se riferiti a periodi temporali contemporanei, purché siano rispettati i massimali annuali e il limite complessivo previsti dalla disciplina concorsuale.
- La sommatoria dei titoli dei partecipanti associati non costituisce, di per sé, una duplicazione illegittima dell'anzianità professionale: essa valorizza il patrimonio complessivo di esperienze conferito alla gestione associata, la cui ragionevolezza è collegata anche all'obbligo di mantenimento della gestione associata imposto ai vincitori.
- La maggiorazione prevista per l'esercizio professionale in zone rurali deve essere computata secondo le regole della procedura concorsuale, ma non supera automaticamente il tetto massimo di punteggio stabilito per l'attività professionale, salvo che la legge o la lex specialis prevedano espressamente una deroga.
- Il giudice amministrativo non può sostituire le proprie valutazioni a quelle della commissione esaminatrice nell'attribuzione dei punteggi, se non in presenza di comprovati errori manifesti, travisamento dei fatti o irragionevolezza; una consulenza tecnica non è ammissibile quando mira a imporre un criterio di calcolo contrario al chiaro tenore della disciplina applicabile.
- L'accettazione della sede farmaceutica assegnata e la successiva mancata apertura della farmacia possono integrare una sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione della graduatoria, quando il concorrente abbia comunque conseguito una sede e non dimostri un pregiudizio attuale e concreto derivante dalla posizione in graduatoria.
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