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Sentenza

Sentenza del 28/03/2025 n. 5662 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l’atto di recupero n. ------/2024, relativo al credito d’imposta per ricerca e sviluppo 2018, con cui l’Agenzia aveva recuperato € 70.147,50. Ha contestato, in via principale, che l’Ufficio non fosse tecnicamente competente a qualificare l’attività come ricerca e sviluppo e, in subordine, il difetto di firma per mancata allegazione della delega. Ha inoltre sostenuto che il progetto sullo studio dei fenomeni connessi all’inclusione del verde nell’edilizia rispettasse i criteri di ricerca e sviluppo e che l’Agenzia non avesse provato l’asserita eccessiva incidenza del personale dipendente (indicata come pari o superiore al 25%). La società ha prodotto una certificazione dell’esperto MIMIT, firmata da Nominativo_1.

La decisione

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, con sentenza del 25 marzo 2025, ha accolto il ricorso, decidendo sulla questione ritenuta più liquida e assorbendo gli altri motivi, compresa la censura sulla firma e sulla delega. Ha ritenuto che il progetto fosse coerente con i criteri del Manuale di Frascati e della Comunicazione della Commissione europea 2014/C/198/01 e potenzialmente ammissibile all’agevolazione; ha inoltre rilevato che l’affermazione dell’Agenzia sull’incidenza del personale era apodittica e non provata, in violazione dell’onere probatorio gravante sull’Amministrazione. Ha attribuito rilievo alla certificazione MIMIT prodotta, non confutata nel caso concreto, ritenendola vincolante per l’Amministrazione nei termini illustrati in motivazione. L’atto di recupero è quindi annullato per effetto dell’accoglimento del ricorso. Le spese sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Comunicazione della Commissione europea 2014/C/198/01, paragrafo 1.3, punto 15

    Non può negarsi, insomma, che lo studio rientri ampiamente nei concetti di "ricerca fondamentale", "ricerca applicata" e "sviluppo sperimentale" contenuti nel paragrafo 1.3, punto 15, della Comunicazione della Commissione Europea 2014/C/198/01 del 27 Giugno 2014, recante la "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione".

    La Corte applica le definizioni europee di ricerca fondamentale, ricerca applicata e sviluppo sperimentale, lette alla luce dei criteri del Manuale di Frascati, per concludere che il progetto descritto dalla società è riconducibile alle attività agevolabili.

  • Art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. 546/1992

    Tale comma prevede espressamente che ricada sull'Amministrazione Finanziaria l'onere di addurre prova in giudizio delle violazioni contestate con l'atto impugnato.

    Nel giudizio tributario spetta all’Amministrazione provare le violazioni contestate, salvo che operino presunzioni legali che invertano l’onere della prova. La contestazione dell’Ufficio sull’incidenza del personale è stata ritenuta priva di adeguato supporto probatorio.

  • Art. 23, comma 5, del D.L. 73/2022, convertito dalla legge 122/2022

    Ma trascorsi i 90 giorni dall'inoltro al MIMIT della certificazione dell'Iscritto all'Albo, con lo strumento del silenzio/assenso, la certificazione ha forza probatoria ed "esplica effetti vincolanti nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata".

    Secondo la Corte, la certificazione rilasciata da un certificatore iscritto all’Albo MIMIT produce effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria una volta decorso il termine di controllo, salvo che sia fondata su una rappresentazione non corretta dei fatti o riguardi un’attività diversa da quella effettivamente svolta. Nel caso concreto la certificazione prodotta non risultava confutata.

Massime di principio

  • Per stabilire se un’attività rientra nella ricerca e sviluppo agevolabile, occorre valutarne contenuto e metodo secondo i criteri del Manuale di Frascati e le definizioni europee: rilevano novità, creatività, avanzamento delle conoscenze e superamento di incertezze scientifiche o tecnologiche; non è necessario che ogni attività consegua autonomamente un risultato positivo.
  • Nel processo tributario l’Amministrazione deve provare in giudizio le violazioni poste a fondamento dell’atto, salvo presunzioni legali contrarie. Affermazioni tecniche non accompagnate da elementi probatori possono risultare insufficienti a sostenere il recupero.
  • Una certificazione MIMIT può avere, secondo la disciplina richiamata dalla sentenza, efficacia vincolante nei confronti dell’Amministrazione, salvo che sia dimostrata una rappresentazione inesatta dei fatti o una difformità tra l’attività certificata e quella realmente svolta.
  • Quando il giudice decide il ricorso sulla questione ritenuta più liquida, i motivi ulteriori possono essere assorbiti e non ricevono una decisione autonoma nel merito.

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