Sentenza del 28/03/2025 n. 188 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento per mancato versamento di tributi (anno 2005), deducendo principalmente: 1) violazione/erronea applicazione dell'art. 32 D.Lvo 546/92 perché l'Agenzia si era costituita tardivamente in primo grado e quindi non avrebbe potuto produrre la relata di notifica della cartella depositata oltre il termine; 2) estinzione per prescrizione del credito tributario (sosteneva la decadenza del potere di riscossione) e, in via subordinata, che la prescrizione dovesse essere quinquennale ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c. e che le sanzioni fossero soggette al termine quinquennale previsto dall'art. 20 D.Lvo 472/1997. In primo grado era stata rigettata l'eccezione di inammissibilità e ritenuto che la prescrizione decennale non fosse maturata alla luce di sospensioni e atti interruttivi.
La decisione
La Corte d'Appello ha rigettato l'appello. Ha ritenuto lecita la produzione in sede di gravame della relata di notifica purché effettuata con tempestiva costituzione e nuovo deposito nei termini previsti (richiamando la giurisprudenza di legittimità e l'art. 58 D.Lvo 546/92). Ha inoltre affermato che l'onere probatorio circa l'estinzione per prescrizione grava sul ricorrente/appellante. Quanto al termine di prescrizione, ha confermato che per i crediti erariali come quello impugnato si applica il termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c. (non il quinquennale dell'art. 2948 n.4 c.c., che riguarda obbligazioni realmente periodiche), e che, nel caso concreto, tenuto conto delle sospensioni e degli atti interruttivi specificati, la prescrizione non era maturata. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 3.000 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 32 D.Lvo 546/1992
Rilevata la contestazione sulla tempestività della relata di notifica; la Corte ha richiamato la necessità di osservare le formalità processuali ma ha ritenuto ammissibile la produzione in appello se accompagnata da tempestiva costituzione e nuovo deposito secondo le regole.
art. 58 D.Lvo 546/1992
Consente la produzione in appello di documenti (anche se preesistenti al primo grado) purché entro il termine perentorio previsto (venti giorni liberi prima dell'udienza) e nel rispetto del contraddittorio; la Corte ha ritenuto applicabile tale disciplina alla relata prodotta in gravame.
art. 2946 c.c.
Individua il termine ordinario di prescrizione decennale; la Corte ha stabilito che i crediti erariali del tipo qui in discussione si prescrivono in base a tale termine in assenza di norma derogatoria.
art. 2948 n. 4 c.c.
Prevede il termine quinquennale per obbligazioni periodiche; la Corte ha escluso l'applicabilità a questo tipo di credito tributario, ritenendo che l'obbligazione tributaria anno per anno sia autonoma e non 'periodica' nel senso della norma.
art. 20 D.Lvo 472/1997
Riferita alle sanzioni amministrative tributarie: il ricorrente invocava il quinquennio anche per le sanzioni, ma la Corte ha confermato che la disciplina della prescrizione va valutata caso per caso e, nel contesto, non opera il termine quinquennale invocato.
Massime di principio
- La produzione della relata di notifica (o altra documentazione) può essere ammessa in appello purché la parte si costituisca tempestivamente nel secondo grado e depositi il documento secondo le formalità e i termini di legge (art. 58 D.Lvo 546/92), rispettando il diritto di difesa e il contraddittorio.
- L'onere di provare l'estinzione del credito per prescrizione grava sul contribuente che eccepisce la prescrizione; il giudice non può ritenere automaticamente estinto il credito senza adeguata prova degli atti estintivi o della mancanza di atti interruttivi.
- I crediti erariali derivanti da imposte come IRPEF/IRAP/IVA, in assenza di una norma specifica che disciplini diversamente, si prescrivono secondo il termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c., salvo che si tratti di obbligazioni effettivamente periodiche soggette al quinquennio dell'art. 2948 n.4 c.c.
- Sospensioni e atti interruttivi (e la loro prova) sono determinanti nel calcolo del termine di prescrizione: la loro esistenza può impedire la maturazione della prescrizione anche dopo lungo tempo dalla formazione del credito.
- La tardiva costituzione dell'ente impositore in primo grado non esclude automaticamente la valutazione di documenti in appello se questi sono prodotti regolarmente in secondo grado nei termini e con le forme previste; tuttavia va garantito il contraddittorio.
- Le spese di lite seguono il principio della soccombenza: chi perde il giudizio è condannato alle spese.
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