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Sentenza

Sentenza del 27/03/2025 n. 36 - Corte Costituzionale

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Le Corti rimettenti hanno censurato l'art. 58, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992 (come modificato dal d.lgs. n. 220/2023) perché avrebbe vietato in appello il deposito di specifici documenti (in particolare: deleghe, procure, altri atti di conferimento di potere e le notifiche dell'atto impugnato o dei suoi atti presupposti) ledendo il diritto di difesa, la parità delle armi, il contraddittorio e il principio di ragionevolezza; inoltre è stata contestata l'immediata applicabilità della nuova disciplina ai giudizi di secondo grado incardinati dopo l'entrata in vigore (art. 4, comma 2, d.lgs. n. 220/2023), che, secondo le rimettenti, avrebbe frustrato l'affidamento delle parti in processi già iniziati.

La decisione

La Corte costituzionale ha: 1) dichiarato incostituzionale, limitatamente, la parte dell'art. 58, comma 3, che vietava "delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti," ritenendo tale divieto manifestamente irragionevole e lesivo del diritto alla prova e della parità delle armi; 2) invece ha dichiarato non fondate le censure relative al divieto di produzione in appello delle notifiche dell'atto impugnato o degli atti presupposti, ritenendo giustificata la restrizione (evitare appelli strumentali volti solo al deposito tardivo di notifiche che definiscono la controversia); 3) ha altresì dichiarato incostituzionale, in parte, l'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 220/2023 nella parte in cui disponeva l'applicazione immediate delle modifiche ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore: la Corte ha stabilito che le nuove regole sulle prove in appello devono applicarsi ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore, tutelando così l'affidamento delle parti nei processi già avviati.

Norme richiamate

  • art. 58, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (come introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. bb) del d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220)

    «Non è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità...»

    La Corte ha ritenuto che la parte del divieto relativa a deleghe/procure/atti di conferimento di potere sia manifestamente irragionevole e incostituzionale (lesiva del diritto alla prova e della parità delle armi), mentre il divieto relativo alle notifiche è stato considerato legittimo e giustificato dall'esigenza di evitare appelli volti solo al deposito tardivo di documenti che incidono sulla stessa esistenza/efficacia dell'atto impositivo.

  • art. 4, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220

    Disposizione transitoria che stabiliva l'applicazione immediata delle modifiche di cui all'art. 1, lett. bb) ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore

    La Corte ha dichiarato incostituzionale la parte che estendeva l'applicazione ai soli giudizi incardinati in secondo grado dal giorno successivo all'entrata in vigore, e ha ritenuto che le nuove regole debbano applicarsi ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore, per tutelare l'affidamento e la prevedibilità delle regole processuali.

  • art. 14, comma 6-bis, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato nel testo (riferimento alle notifiche degli atti presupposti)

    Serve a indicare che, quando l'atto presupposto è di competenza di ente diverso, il ricorso deve essere rivolto anche contro quell'ente, e la Corte ha ritenuto congruo il divieto di produzione tardiva delle notifiche anche alla luce di tale coordinamento.

  • legge delega n. 111 del 2023 (art. 19, lett. d))

    Criterio direttivo al Governo di "rafforzare il divieto di produrre nuovi documenti nei gradi processuali successivi al primo"

    La Corte ha rilevato che l'intervento del legislatore delegato rientra nell'ambito della delega; la previsione di ulteriori divieti rientra nella discrezionalità delegata, salvo che violi principi costituzionali.

Massime di principio

  • I divieti probatori in appello possono essere rafforzati dal legislatore, ma non possono eliminare in modo assoluto strumenti essenziali del diritto alla prova quando ciò produce manifesta irragionevolezza e squilibri nella parità delle armi: deleghe, procure e atti che incidono sulla legittimazione (sostanziale o processuale) non possono essere esclusi a priori dall'acquisizione in appello quando la loro mancata produzione in primo grado è stata incolpevole o la loro acquisizione sia indispensabile per l'esercizio del diritto di difesa.
  • La produzione tardiva delle notifiche dell'atto impugnato o degli atti presupposti può essere oggetto di una deroga restrittiva: il divieto è giustificato per prevenire appelli strumentali fondati solo sul deposito tardivo di documenti che definiscono l'efficacia o la validità dell'atto impositivo.
  • Le norme transitorie che modificano regole processuali devono tutelare l'affidamento delle parti: le modifiche procedurali peggiorative non devono colpire in modo ingiustificato processi il cui primo grado si è svolto secondo la previgente disciplina; in caso di dubbio l'applicazione va modulata per evitare effetti sostanzialmente retroattivi.
  • Chi contesta l'applicazione di nuove regole probatorie in processi pendenti può prospettare profili di illegittimità costituzionale fondati su eccesso di rigidità normativa, violazione del diritto alla prova, irragionevolezza e lesione dell'affidamento; la Corte valuta separatamente ragionevolezza delle categorie di documenti escluse.
  • In sede di appello, quando si discute l'esistenza o la regolarità di una notifica che condiziona la stessa efficacia della pretesa tributaria, l'ordinamento richiede che tali questioni possano essere definite senza che il processo di gravame sia utilizzato solo per integrazioni documentali tardive; tuttavia, per altri atti relativi alla legittimazione, la possibilità di integrazione in appello rimane generalmente necessaria.

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