Sentenza del 29/03/2025 n. 8291 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva emesso il 15 ottobre 2014 un avviso di accertamento e irrogazione di sanzioni per il periodo d’imposta 2009. Contestava la deducibilità, ai fini IRES, di 950.000 euro di canoni di locazione dovuti da M. Srl al fondo IRS e poi rinunciati dal locatore, nonché la detrazione della relativa IVA. Secondo l’Ufficio, la struttura del rapporto, tra soggetti riconducibili al medesimo centro economico, costituiva abuso del diritto: la società aveva dedotto l’intero canone e poi iscritto la quota rinunciata come sopravvenienza attiva non tassabile ai sensi dell’art. 88, comma 4, TUIR. La CTP di Roma aveva respinto il ricorso e la CTR del Lazio aveva confermato la decisione. In cassazione M. Srl ha invocato, tra l’altro, il giudicato esterno formatosi su una pronuncia relativa al 2010, che aveva annullato la ripresa fiscale basata sui medesimi presupposti contrattuali e sulla pretesa natura elusiva e antieconomica del canone.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della CTR del Lazio e deciso nel merito annullando l’atto impositivo impugnato in primo grado. Ha ritenuto inammissibile l’eccezione fondata sulla sentenza CTR n. 4421/7/2017, già passata in giudicato prima dell’udienza d’appello: il vizio avrebbe dovuto essere fatto valere con revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 5, c.p.c., e non risultava che il giudicato fosse stato rappresentato al giudice di merito o emergesse dagli atti. Ha invece accolto l’eccezione relativa alla sentenza CTR n. 4631/9/2019, passata in giudicato dopo la sentenza impugnata e dopo il ricorso per cassazione: riguardando le stesse parti, lo stesso rapporto locatizio e i medesimi presupposti di fatto e di diritto, il suo accertamento — che escludeva il carattere elusivo e antieconomico del canone per il 2010 — si estendeva anche alla ripresa per il 2009. Spese dei giudizi di merito compensate; Agenzia condannata alle spese di cassazione, liquidate in 7.650 euro per compensi, oltre accessori di legge e 200 euro per spese vive.
Norme richiamate
Art. 395, n. 5, c.p.c.
La prima delle indicate sentenze, infatti, era passata in giudicato già prima dell'udienza di discussione della presente causa in appello, sicché lo strumento processuale per denunciare il bis in idem con riferimento alla sentenza del 2017 avrebbe dovuto essere il ricorso per revocazione della sentenza qui impugnata, ai sensi dell' art. 395 , n. 5) c.p.c.
Il giudicato già formatosi prima della decisione d’appello non può essere fatto valere per la prima volta in cassazione come giudicato sopravvenuto: la decisione impugnata va contestata con la revocazione prevista per il contrasto con un precedente giudicato.
Massime di principio
- Un giudicato esterno può incidere su annualità tributarie diverse quando le controversie riguardano le stesse parti e il medesimo rapporto, e la decisione precedente accerta un elemento giuridico o fattuale comune e tendenzialmente permanente. L’autonomia dei periodi d’imposta non impedisce l’efficacia del giudicato su tali elementi.
- La decisione favorevole relativa a un’annualità non si estende automaticamente alle altre: occorre verificare che siano identici il rapporto giuridico e i presupposti rilevanti della ripresa fiscale. Qui erano comuni il contratto, il canone pattuito e la contestazione della sua natura elusiva e antieconomica.
- Se il giudicato esterno si forma dopo la sentenza impugnata e dopo la proposizione del ricorso per cassazione, può essere dedotto e documentato nel giudizio di legittimità. Se invece esisteva già prima della decisione d’appello, la parte deve far valere il contrasto mediante revocazione e deve risultare che il giudicato fosse stato portato a conoscenza del giudice di merito o emergesse dagli atti.
- In una controversia tributaria fondata sulla pretesa antieconomicità o elusività di un canone contrattuale, un giudicato tra le stesse parti che abbia escluso tale carattere per un’altra annualità può precludere una nuova valutazione, quando il contratto e le condizioni economiche rilevanti siano rimasti identici.
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