Sentenza del 28/03/2025 n. 8195 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la cartella di pagamento n. 296/2010/01209020/49, per complessivi 57.323 euro, relativa alla TARSU su un fabbricato alberghiero di proprietà della società. La Commissione tributaria provinciale di Palermo aveva parzialmente accolto il ricorso della contribuente, determinando la TARSU senza l’aumento del 75%; la Commissione tributaria regionale aveva respinto sia l’appello principale del Comune sia quello incidentale della società. In Cassazione, la società ha chiesto l’estinzione dei procedimenti dopo aver aderito alla definizione agevolata dei carichi («rottamazione-quater») e aver documentato il pagamento integrale dell’importo dovuto.
La decisione
La Corte di cassazione, riuniti i procedimenti, ha dichiarato l’estinzione per cessazione della materia del contendere, poiché la società aveva perfezionato la definizione agevolata e prodotto la documentazione del pagamento integrale. Non ha quindi deciso nel merito i ricorsi del Comune e della società né le relative censure. Ha stabilito che le spese restano a carico di chi le ha anticipate e che non è dovuto il doppio contributo unificato, poiché la definizione agevolata non equivale a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione. Decisione assunta il 25 febbraio 2025 e depositata il 28 marzo 2025.
Norme richiamate
Art. 1, comma 236, seconda parte, legge 29 dicembre 2022, n. 197
L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati.
Il giudizio può essere estinto per definizione agevolata solo se la procedura è stata perfezionata e nel processo è stata depositata la documentazione che prova i pagamenti. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto soddisfatte entrambe le condizioni in seguito al pagamento integrale.
Massime di principio
- L’adesione a una definizione agevolata, da sola, non basta a estinguere il giudizio: occorre completare i pagamenti previsti e provarli depositando la relativa documentazione nel processo.
- Quando le condizioni della definizione agevolata sono adempiute, il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere; la Corte non decide nel merito le impugnazioni rimaste pendenti.
- Le spese possono restare a carico di chi le ha anticipate, secondo quanto disposto nel caso concreto.
- La definizione agevolata non comporta il doppio contributo unificato: tale conseguenza è prevista per i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, non si estende in via analogica.
Testo integrale
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