Cassazione Civile, Ordinanza n. 24162/2024 del 09/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguardava una dipendente pubblica che aveva lavorato presso un centro provinciale per handicappati, era poi transitata nel 1988 in un ruolo speciale come educatrice e successivamente nell'unità sanitaria locale/azienda sanitaria locale. La lavoratrice chiedeva il riconoscimento dell'applicabilità del CCNL Comparto Sanità e, in via principale, dell'inquadramento nella categoria D con decorrenza indicata, oltre alle differenze retributive e ad altre indennità; in subordine domandava l'indennità di tempo potenziato e il premio di produttività previsti dal d.P.R. n. 333/1990; inoltre chiedeva il riconoscimento degli scatti di anzianità, con riserva di separata quantificazione. La corte d'appello aveva accolto solo la domanda sugli scatti biennali di anzianità, sul presupposto che vi fosse una disparità di trattamento ingiustificata tra i dipendenti del centro e quelli del servizio sanitario nazionale, e che l'azienda sanitaria non avesse provato adeguate giustificazioni oggettive e trasparenti. Nel ricorso per cassazione l'azienda sanitaria deduceva, da un lato, la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda relativa al CCNL Comparto Sanità e, dall'altro, la violazione del d.P.R. n. 44/1990 e dell'art. 51, comma 3, della legge n. 388/2000, sostenendo che tali norme avessero soppresso gli aumenti del R.I.A. dal 31 dicembre 1990, quindi prima dell'instaurazione del rapporto rilevante nella causa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura di omessa pronuncia non fosse ammissibile perché non risultava che la questione fosse stata ritualmente dedotta nei precedenti gradi con specifico motivo di appello e perché il ricorso non riproduceva gli atti necessari a verificarlo. Ha inoltre ritenuto inconferente la dedotta violazione delle norme sul R.I.A. e sul trattamento economico, perché la decisione impugnata si fondava su una ratio decidendi diversa, cioè sulla disparità di trattamento tra categorie di dipendenti pubblici e sul difetto di prova, a carico dell'azienda, delle eventuali giustificazioni del trattamento deteriore. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese e la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Il vizio di omessa pronuncia presuppone che la domanda o eccezione sia stata ritualmente proposta, specificamente indicata nel ricorso per cassazione e non possa essere dedotto per la prima volta se la relativa nullità riguardava la sentenza di primo grado senza essere stata devoluta in appello.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura di violazione di legge è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
L'omessa pronuncia integra un vizio processuale deducibile solo nei limiti della specifica allegazione e autosufficienza del ricorso.
Il motivo che non critica la decisione impugnata ma ripropone questioni inconferenti rispetto alla ratio decidendi è un 'non motivo' e determina inammissibilità.
Le nullità della sentenza devono essere convertite in motivi di impugnazione nei gradi successivi, con onere della parte di dedurle tempestivamente.
art. 9 d.P.R. n. 44 del 1990
Richiamato dalla ricorrente quale norma che avrebbe inciso sugli aumenti del R.I.A., ma la Corte non ne ha esaminato il merito perché la censura era inconferente rispetto alla ratio decidendi.
art. 51, comma 3, della legge n. 388 del 2000
Richiamato dalla ricorrente quale base della soppressione degli aumenti del R.I.A.; la Corte ha rilevato che la questione era irrilevante rispetto al fondamento della decisione impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata: se censura una questione diversa o solo incidentale, è inammissibile per inconferenza.
- Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non può essere dedotto in cassazione in modo generico: la parte deve indicare puntualmente la domanda o eccezione, l'atto in cui è stata proposta e la sua devoluzione nei gradi di merito.
- Una nullità della sentenza di primo grado, se non dedotta come specifico motivo di appello, non può essere prospettata per la prima volta in cassazione.
- Quando la decisione di merito si fonda su un'autonoma ratio, la censura che investe solo una diversa questione normativa è irrilevante e non può condurre alla cassazione.
- In tema di trattamento economico dei dipendenti pubblici, la disparità tra categorie omogenee richiede una giustificazione oggettiva e trasparente; in mancanza di prova da parte dell'amministrazione, il diverso trattamento è illegittimo.
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