Sentenza n. 4075/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti comunali che avevano ridotto la durata della concessione demaniale marittima, fissandone la scadenza prima al 31 dicembre 2023 e poi al 31 dicembre 2025, anziché al 2033
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società titolare di una concessione demaniale marittima risalente al 1999 aveva impugnato gli atti con cui il Comune aveva fissato la scadenza del rapporto prima al 31 dicembre 2023 e poi al 31 dicembre 2025, contestando il mancato riconoscimento della durata fino al 2033 derivante dalla proroga legale prevista dall’art. 1, comma 682, della legge n. 145/2018. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti erano stati respinti dal TAR Veneto. In appello, la società ha successivamente dichiarato il venir meno dell’interesse a una decisione di merito, chiedendo la declaratoria di improcedibilità e la compensazione delle spese.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile l’appello ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., conformemente alla dichiarazione dell’appellante sul sopravvenuto difetto di interesse. Il venir meno dell’interesse è stato ritenuto conseguenza di fatti obiettivi sopravvenuti: la società aveva presentato una nuova domanda di concessione; il Comune aveva prorogato il rapporto in essere fino a tutto il 2026 e aveva avviato una procedura comparativa, prevedendo un indennizzo per gli investimenti non ammortizzati sostenuti dalla società. Tali sopravvenienze hanno eliminato l’interesse a una pronuncia di merito sulla precedente controversia. Le spese del giudizio d’appello sono state compensate, poiché il sopravvenuto difetto di interesse dipendeva dallo sviluppo obiettivo della vicenda amministrativa.
Norme richiamate
art. 1, comma 682, l. 30 dicembre 2018, n. 145
proroga legale fino al 2033
La società aveva fondato la pretesa alla prosecuzione della concessione fino al 2033 sulla proroga legale prevista dalla disposizione; il Consiglio di Stato non ha tuttavia deciso nel merito la questione, avendo dichiarato improcedibile l’appello per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare improcedibile il ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
Massime di principio
- L’appello deve essere dichiarato improcedibile quando, per fatti obiettivi sopravvenuti, viene meno l’interesse concreto e attuale dell’appellante a ottenere una pronuncia di merito sulla controversia.
- La presentazione di una nuova domanda amministrativa, accompagnata dalla proroga del rapporto esistente e dall’avvio di una nuova procedura comparativa, può determinare il venir meno dell’interesse a coltivare il giudizio relativo alla precedente durata del rapporto, qualora la sopravvenienza elimini l’utilità concreta della decisione richiesta.
- La compensazione delle spese è giustificata quando la sopravvenuta carenza di interesse deriva dallo sviluppo obiettivo della vicenda amministrativa e non da una condotta processuale unilateralmente imputabile alla parte che ha rinunciato alla decisione di merito.
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