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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10073/2020 del 28/05/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di vigilanza)

La controversia

Una componente del collegio sindacale di una banca quotata era stata sanzionata dalla Consob, con delibera dell’11 aprile 2015, per € 30.000, per non aver segnalato le irregolarità emerse in relazione all’operatività e all’assetto organizzativo della banca, in violazione dell’art. 149, comma 3, TUF. Le contestazioni si riferivano anche alle risultanze del rapporto di audit 460/2009 e alla tardiva trasmissione di tale rapporto agli organi sociali. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 2499/2017 depositata il 10 novembre 2017, aveva respinto l’opposizione alla sanzione. La destinataria ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) violazione dell’art. 149 TUF, sostenendo che le risultanze dell’audit erano mere criticità, aree di miglioramento o carenze fisiologiche, non irregolarità da comunicare alla Consob, e che non sussisteva un obbligo di segnalazione indiscriminato; 2) violazione dell’art. 1 della L. 689/1981, deducendo che l’interpretazione estensiva della nozione di irregolarità avrebbe configurato una norma sanzionatoria in bianco, in contrasto con legalità, tassatività e riserva di legge; 3) omesso esame di fatto decisivo in relazione alla tardività della contestazione, sostenendo che la Consob disponeva già entro il 30 gennaio 2013 degli elementi necessari e che, rispetto alla contestazione adottata nel 2014, era decorso il termine di 180 giorni previsto dall’art. 195 TUF. In via subordinata, nell’opposizione era stata contestata anche la misura della sanzione.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. I primi due motivi, esaminati congiuntamente, sono stati respinti: l’art. 149, comma 3, TUF impone ai sindaci di comunicare senza indugio alla Consob tutte le irregolarità riscontrate nell’attività di vigilanza, senza attribuire al collegio sindacale un potere di selezione preventiva in base alla gravità o rilevanza. La Corte ha inoltre escluso la violazione del principio di legalità: la fattispecie è sufficientemente determinata e la valutazione della gravità delle irregolarità compete all’autorità di vigilanza. La censura temporale è stata respinta: in presenza di più violazioni connesse il termine di 180 giorni decorre dalla conclusione dell’accertamento complessivo; la Corte d’appello aveva ritenuto, con valutazione di merito non sindacabile, che le indagini fossero complesse e che l’istruttoria si fosse conclusa con la ricezione, il 10 ottobre 2013, della documentazione richiesta ai componenti del collegio sindacale. Non vi è stato omesso esame, poiché la ricorrente mirava in realtà a contestare l’apprezzamento del giudice di merito sulla sufficienza degli elementi disponibili e sulla necessità degli approfondimenti. È stata confermata la sanzione di € 30.000. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 4.000 oltre € 200 per esborsi, ed è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 149, comma 3, D.Lgs. 58/1998 (TUF)

    La comunicazione che il collegio sindacale deve fare senza indugio alla CONSOB, ai sensi dell’art. 149, comma 3 T.U.F., riguarda tutte le irregolarità che tale collegio riscontri nell’esercizio della sua attività di vigilanza.

    L’obbligo di comunicazione comprende tutte le irregolarità riscontrate dal collegio sindacale nell’attività di vigilanza; la legge non attribuisce ai sindaci un filtro preventivo per selezionare quelle da segnalare in base alla loro gravità.

  • art. 1, L. 689/1981

    Resta esclusa, pertanto, la violazione dei principi di determinatezza e tassatività della fattispecie, principi che devono ricondursi alla L. n. 689 del 1981, art. 1, come corollari del principio di legalità, in quanto l’enunciazione della condotta dell’illecito, pur descritta genericamente in termini di “irregolarità riscontrate”, consente al destinatario della norma (nella specie il collegio sindacale) di avere una percezione sufficientemente chiara ed immediata del valore precettivo di essa.

    La descrizione dell’illecito mediante il riferimento alle «irregolarità riscontrate» soddisfa i requisiti di determinatezza e tassatività quando consente al destinatario, anche in ragione della sua qualificazione professionale, di comprendere con sufficiente chiarezza il precetto.

  • art. 195 D.Lgs. 58/1998 (TUF)

    In tema di sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme che disciplinano l’attività di intermediazione finanziaria la ricostruzione e la valutazione delle circostanze di fatto inerenti ai tempi occorrenti per la contestazione e alla congruità del tempo utilizzato in relazione alla difficoltà del caso sono rimesse al giudice del merito, il quale deve limitarsi a rilevare se vi sia stata un’ingiustificata e protratta inerzia durante o dopo la raccolta dei dati di indagine, tenendo altresì conto della sussistenza di esigenze di economia che inducano a raccogliere ulteriori elementi a dimostrazione di altre violazioni rispetto a quelle accertate, mentre la valutazione della superfluità degli atti di indagine deve essere svolta con giudizio ex ante, restando irrilevante la loro inutilità ex post.

    Il termine di decadenza per contestare le violazioni decorre dal momento in cui la constatazione si traduce, o avrebbe potuto tradursi, in accertamento. Il giudice di merito valuta la complessità dell’indagine e l’eventuale inerzia ingiustificata; la necessità degli atti istruttori va apprezzata ex ante, senza giudicarla superflua per il solo fatto che si sia rivelata inutile ex post.

  • art. 193, comma 3, lett. a), D.Lgs. 58/1998 (TUF)

    Quanto alla censura relativa alla violazione del principio di legalità proposta con il secondo motivo deve osservarsi che l’interpretazione dell’art. 149, comma 3, TUF cui si intende aderire non può dirsi tale da violare il principio di legalità, posto che il precetto normativo risulta sufficientemente dettagliato nel suo contenuto tipico, e come si è detto, la ratio legis è quella di non attribuire alcuna discrezionalità al collegio sindacale nella valutazione della irregolarità riscontrata, rimettendo la valutazione circa la sua gravità all’Autorità di vigilanza, unico organo preposto allo svolgimento di tale funzione.

    La Corte menziona la disposizione sanzionatoria nel contesto dell’esame della censura di legalità e afferma che il precetto dell’art. 149, comma 3, TUF è sufficientemente dettagliato; la valutazione della gravità delle irregolarità è rimessa all’autorità di vigilanza.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Il collegio sindacale di una società sottoposta alla vigilanza della Consob deve comunicare senza indugio tutte le irregolarità riscontrate nell’esercizio delle proprie funzioni, senza poterle previamente selezionare in base a un giudizio autonomo di gravità o rilevanza.
  • L’obbligo di segnalazione di tutte le irregolarità non viola i principi di legalità, determinatezza e tassatività quando il precetto, letto in relazione alle competenze professionali dei destinatari e alla loro posizione di garanzia, consente di comprenderne sufficientemente il contenuto.
  • Per le sanzioni amministrative in materia di intermediazione finanziaria, il termine per la contestazione decorre dal momento in cui la constatazione della violazione si è tradotta, o avrebbe potuto tradursi, in accertamento, valutate la complessità del caso e le operazioni necessarie.
  • Quando sono contestate più violazioni connesse e l’amministrazione procede a un unico provvedimento sanzionatorio, la decorrenza del termine di contestazione va valutata considerando il complesso degli accertamenti; l’utilità e la necessità degli atti istruttori si apprezzano ex ante, mentre la loro successiva inutilità non ne dimostra da sola la superfluità.
  • La ricostruzione dei tempi dell’accertamento e della congruità dell’attività istruttoria è riservata al giudice di merito; in cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione delle circostanze fattuali sotto la veste dell’omesso esame di un fatto decisivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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