Cassazione Civile, Ordinanza n. 02980/2025 del 06/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La società ricorrente, inserita nell'elenco dei creditori chirografari di un concordato preventivo omologato, aveva chiesto al tribunale di fissare un termine ex art. 1183 c.c. per l'esecuzione dell'attività di liquidazione dei beni concordatari. Il tribunale aveva respinto l'istanza; la corte d'appello aveva poi dichiarato inammissibile il reclamo ex art. 26 l.fall. proposto avverso quel decreto. La ricorrente ha quindi proposto ricorso straordinario per cassazione affidandolo a tre motivi, ma il testo dell'ordinanza non ne riporta il contenuto specifico perché la Corte arresta il giudizio in rito, ritenendo il provvedimento impugnato non ricorribile per cassazione. La resistente ha contrastato il ricorso con controricorso, mentre gli organi della procedura non hanno svolto difese.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso senza esaminare i motivi, ritenendo che il decreto della corte d'appello fosse un provvedimento non impugnabile con ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost. Il provvedimento non è stato considerato decisorio e definitivo, perché la declaratoria di inammissibilità del reclamo, fondata sul mancato mutamento dei fatti posti a base della nuova istanza, ha natura interinale e non è idonea a passare in giudicato su un diritto soggettivo. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore della controricorrente e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
indicato come base del reclamo avverso il decreto del tribunale nel concordato preventivo.
richiamato quale norma sulla fissazione del termine per l'adempimento/esecuzione dell'attività di liquidazione richiesta dal creditore.
art. 111, comma 7, Cost.
il ricorso straordinario per cassazione è proponibile solo contro provvedimenti giurisdizionali aventi carattere di decisorietà e definitività, idonei a incidere irrevocabilmente su diritti soggettivi.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto, se previsto.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per cassazione è ammissibile solo contro provvedimenti che abbiano natura decisoria e definitiva, cioè idonei a definire in modo irrevocabile una posizione di diritto soggettivo.
- Non è impugnabile con ricorso ex art. 111, comma 7, Cost. il provvedimento che abbia natura meramente interinale o che, allo stato degli atti, non sia idoneo a produrre giudicato sostanziale.
- Quando il giudice di merito dichiara inammissibile una nuova istanza per mancanza di mutamento dei fatti già dedotti, il relativo provvedimento non acquista normalmente carattere decisorio sul diritto fatto valere, se resta aperta la possibilità di diversa rivalutazione in presenza di nuove circostanze.
- In sede di legittimità, la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna della parte soccombente alle spese e, ricorrendone i presupposti, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
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