Cassazione Civile, Ordinanza n. 27786/2022 del 22/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Una ditta individuale ha agito per ottenere, previo accertamento di un rapporto di para-subordinazione con la società, il pagamento di somme asseritamente dovute a vario titolo. La società ha eccepito l'incompetenza funzionale del Tribunale adito, richiamando una clausola contrattuale che individuava il Tribunale di Palermo come foro competente. Il Tribunale di Caltagirone ha escluso la natura parasubordinata del rapporto, ritenendo che il gestore del punto vendita operasse come imprenditore autonomo a proprio rischio e senza specifiche direttive della società; conseguentemente ha affermato l'operatività della clausola di foro convenzionale e ha declinato la competenza in favore del Tribunale di Palermo. Il ricorrente ha proposto regolamento di competenza sostenendo, sulla base di precedente giurisprudenza, che il rapporto dovesse qualificarsi come para-subordinato e che, quindi, dovesse radicarsi la competenza del giudice del lavoro; la società intimata non ha svolto difese in sede di regolamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il regolamento di competenza, aderendo alle conclusioni del Pubblico Ministero. Ha ritenuto che il rapporto tra il concessionario di un impianto di distribuzione carburanti e il terzo gestore, con comodato delle attrezzature e patto di fornitura del carburante, integri un contratto atipico unitario, risultante dalla commistione di elementi di comodato e somministrazione. Da ciò ha tratto la conseguenza che non opera una competenza funzionale in favore del giudice del lavoro e che le parti possono validamente individuare convenzionalmente il foro competente; pertanto la clausola contrattuale radicava la competenza del Tribunale di Palermo. La Corte ha inoltre disposto che le spese fossero regolate dal merito e ha dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 25 del contratto di fornitura
la clausola contrattuale è stata valorizzata come patto convenzionale di individuazione del foro competente
richiamato nel precedente giurisprudenziale citato per escludere la competenza funzionale nel rapporto considerato
richiamato nel precedente giurisprudenziale citato per escludere la competenza funzionale nel rapporto considerato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Il rapporto tra il concessionario di un impianto di distribuzione carburanti e il terzo gestore, quando sia caratterizzato da comodato delle attrezzature e patto di fornitura del carburante, può integrare un contratto atipico unitario, non riconducibile automaticamente a un rapporto di lavoro parasubordinato.
- Quando la controversia non sia attratta da una competenza funzionale inderogabile, le parti possono validamente pattuire convenzionalmente il foro competente.
- La clausola di scelta del foro contenuta nel contratto è idonea a radicare la competenza del tribunale indicato, ove non sia esclusa da una norma di competenza inderogabile.
- Ai fini del contributo unificato, il giudice può dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, quando ne ricorrano i presupposti processuali.
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