Sentenza del 27/09/2017 n. 22554 - Corte di Cassazione
Accertamento imposte- Accertamento sintetico- Disponibilità di importi in liquidità derivanti da depositi fiduciari, obbligazioni e fondi di investimento - Presunzione legale ex art. 2728 c.c. -potere di privazione del valore presuntivo connesso alla disponibilità economica a favore del contribuente - esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che aveva annullato gli accertamenti IRPEF relativi agli anni 2002 e 2003 e le sanzioni per l'omessa indicazione nel quadro RW di attività finanziarie detenute all'estero. La Guardia di Finanza aveva rinvenuto nella disponibilità del contribuente documentazione relativa a circa 2.783.879,18 euro, costituiti da liquidità, depositi fiduciari, obbligazioni e fondi di investimento esteri. L'Amministrazione ha sostenuto che tale disponibilità costituisse un elemento certo di capacità contributiva, idoneo a fondare l'accertamento sintetico, e che la documentazione contenesse annotazioni e date utili a collegare gli incrementi patrimoniali proprio agli anni 2002 e 2003. La CTR aveva invece ritenuto incerta sia la riferibilità temporale delle somme sia la possibilità di imputarle agli anni precedenti al rinvenimento della documentazione nel 2008.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi dell'Agenzia delle Entrate. Ha stabilito che la comprovata disponibilità delle somme estere, riferita al contribuente e non adeguatamente contestata, costituisce un fatto certo dal quale deriva, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 2728 c.c., una presunzione legale relativa di capacità contributiva. Il giudice non può negare a tale disponibilità il valore presuntivo previsto dalla legge, ma deve verificare se il contribuente abbia fornito la prova contraria della provenienza non reddituale delle somme, ad esempio perché già tassate, esenti o provenienti da annualità precedenti. La Corte ha inoltre ritenuto irrilevante, di per sé, il fatto che la documentazione fosse stata rinvenuta nel 2008: per stabilire a quali annualità imputare il maggior reddito occorre esaminare il contenuto della documentazione, comprese le annotazioni e le date, nonché le eventuali prove contrarie del contribuente. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973
accertamento dei redditi con metodo sintetico
Consente all'Amministrazione finanziaria di determinare sinteticamente il reddito complessivo della persona fisica sulla base di elementi e circostanze di fatto certi, indicativi di una maggiore capacità di spesa. Nel testo applicabile ratione temporis, gli incrementi patrimoniali potevano essere imputati, salvo prova contraria, all'anno dell'investimento e ai quattro anni precedenti in quote costanti.
Le presunzioni legali dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali sono stabilite
La disponibilità certa di un cespite rilevante ai fini fiscali produce direttamente per legge una presunzione relativa di capacità contributiva. Il contribuente può superarla soltanto fornendo prova contraria sulla provenienza non reddituale delle somme.
Art. 2 del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo previgente
È richiamato quale fondamento della presunzione legale di capacità contributiva collegata alla disponibilità di beni e attività finanziarie, anche detenuti all'estero.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Ha consentito all'Agenzia delle Entrate di denunciare, rispettivamente, la violazione o falsa applicazione delle norme sull'accertamento sintetico e l'omesso esame di fatti decisivi, in particolare del contenuto cronologico della documentazione finanziaria.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione dimostra che il contribuente dispone effettivamente di attività o somme rilevanti, tale disponibilità può costituire il presupposto dell'accertamento sintetico senza necessità di ulteriori presunzioni sul possesso.
- La presunzione fiscale è relativa: il contribuente deve dimostrare in modo concreto e documentato che le somme derivano da redditi già tassati, redditi esenti, risparmi o disponibilità formatesi in annualità precedenti, oppure che appartengono a un soggetto diverso.
- La data in cui viene scoperta la documentazione non coincide necessariamente con la data di formazione o acquisizione della ricchezza. Per imputare il maggior reddito alle singole annualità occorre valutare il contenuto intrinseco dei documenti e ogni elemento cronologico disponibile.
- Il contribuente deve contestare specificamente autenticità, riferibilità, titolarità e collocazione temporale delle somme; una contestazione generica o l'assenza di spiegazioni plausibili possono lasciare integra la presunzione.
- In presenza di attività finanziarie estere non indicate negli obblighi dichiarativi, l'Amministrazione può contestare, oltre al maggior reddito, anche le sanzioni relative all'omessa compilazione del quadro RW, purché siano provati i presupposti temporali e soggettivi della violazione.
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