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Sentenza

Sentenza del 27/09/2017 n. 77 - Comm. Trib. Prov. Lodi

Rimborso Irap - Libero professionista - Legale rappresentante società - Autonoma organizzazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente chiedeva il rimborso dell’IRAP, ritenendo insussistente il presupposto dell’autonoma organizzazione. L’Amministrazione valorizzava le spese sostenute per consulenze di terzi e il fatto che il professionista ricoprisse la carica di legale rappresentante di una società di elaborazione dati operante presso la medesima sede. La questione consisteva nello stabilire se tali elementi dimostrassero l’esistenza di una struttura organizzata autonomamente dal professionista.

La decisione

La pretesa dell’Amministrazione è stata respinta. È stato riconosciuto che il professionista, privo di dipendenti, non era soggetto a IRAP perché non disponeva di un’autonoma organizzazione riferibile alla propria attività professionale. La sola disponibilità di uno studio e il ricorso a consulenze di terzi non sono sufficienti, così come non lo è la carica di legale rappresentante di una società operante nella stessa sede. La struttura deve fare capo al professionista sia sotto il profilo operativo sia sotto quello organizzativo.

Norme richiamate

  • IRAP e requisito dell’autonoma organizzazione

    Non ricorre il requisito dell'autonoma organizzazione e pertanto non soggiace ad Irap.

    L’IRAP è dovuta dal professionista solo quando l’attività è autonomamente organizzata, ossia quando il professionista si avvale di una struttura propria, eccedente il minimo indispensabile e riferibile alla sua responsabilità organizzativa.

Massime di principio

  • L’assenza di dipendenti è un elemento rilevante per escludere l’autonoma organizzazione, ma deve essere valutata insieme a tutti gli altri elementi dell’attività.
  • La mera disponibilità di uno studio o di locali condivisi non dimostra, da sola, l’esistenza di un’autonoma organizzazione soggetta a IRAP.
  • Le consulenze o le collaborazioni di terzi non sono sufficienti, da sole, a integrare il presupposto impositivo se non emerge una struttura stabilmente organizzata e direttamente riferibile al professionista.
  • La carica di legale rappresentante o l’attività svolta presso la sede di una società non comportano automaticamente l’assoggettamento a IRAP per l’attività professionale personale.
  • Per applicare l’IRAP occorre verificare non solo chi utilizza la struttura, ma anche chi la organizza, la sostiene economicamente e ne assume la responsabilità. La struttura deve fare capo al professionista sotto il profilo sia operativo sia organizzativo.

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