Sentenza del 27/09/2017 n. 210 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
Imu - Agevolazioni per abitazione principale - Dimora abituale dell'intero nucleo familiare - Necessita.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato rigettato. Poiché la moglie del ricorrente risultava residente in un diverso immobile situato nel Comune di Roma e beneficiava lì delle agevolazioni, non risultava integrata la condizione della dimora abituale del nucleo familiare nell'immobile oggetto di imposizione. L'IMU è stata quindi ritenuta correttamente applicata e legittimamente dovuta.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento dell'agevolazione IMU prevista per l'abitazione principale, sostenendo di avere stabilito la residenza anagrafica nell'immobile per ragioni di salute. La moglie, tuttavia, continuava a risiedere e dimorare a Roma per motivi di lavoro, usufruendo in quella città delle agevolazioni per un diverso fabbricato. Il Collegio ha ritenuto che l'abitazione principale richieda non solo il possesso dell'immobile e la residenza anagrafica del contribuente, ma anche la dimora abituale dell'intero nucleo familiare nello stesso immobile.
Norme richiamate
Art. 13, commi 2 e 3, del D.L. 201/2011
"Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente."
L'agevolazione per l'abitazione principale presuppone il concorso del possesso dell'immobile, della residenza anagrafica e della dimora abituale del nucleo familiare. Tali requisiti devono sussistere contemporaneamente e in modo continuativo; la sola residenza anagrafica del proprietario non è sufficiente quando il coniuge risiede e dimora abitualmente in un altro immobile beneficiando della medesima agevolazione.
Massime di principio
- Per ottenere l'agevolazione IMU sull'abitazione principale non basta trasferire formalmente la residenza anagrafica: è necessario che nell'immobile si trovi anche la dimora abituale del nucleo familiare.
- Quando i coniugi o i componenti del nucleo familiare risiedono stabilmente in immobili diversi, l'agevolazione non può essere riconosciuta automaticamente a entrambi gli immobili e può essere negata se manca la dimora abituale comune.
- Motivi personali, sanitari o lavorativi possono spiegare la separazione delle residenze, ma non eliminano necessariamente il requisito sostanziale della dimora abituale del nucleo familiare richiesto dalla disciplina IMU.
- In situazioni analoghe occorre verificare congiuntamente proprietà o diritto reale, residenza anagrafica e dimora abituale effettiva e continuativa del nucleo familiare, oltre all'eventuale fruizione di agevolazioni su altri immobili.
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