Sentenza del 27/09/2017 n. 98 - Comm. Trib. II grado di Trento
Avviso di accertamento - sottoscrizione - delega conferita ad altro impiegato della carriera direttiva - onere probatorio - esperibilità oltre il primo grado di giudizio - sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la validità dell'avviso di accertamento perché sottoscritto da un impiegato della carriera direttiva diverso dal capo dell'ufficio, sostenendo che la delega di firma dovesse essere prodotta già nel primo grado di giudizio e che, in mancanza, l'atto fosse invalido.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato affermato che l'avviso di accertamento ha natura sostanziale e non processuale; pertanto, la delega conferita a un altro impiegato della carriera direttiva per la sottoscrizione può essere validamente prodotta dall'Amministrazione anche oltre il primo grado di giudizio. L'onere probatorio relativo alla delega permane a carico dell'Amministrazione, ma non è soggetto a preclusione per il solo fatto di essere assolto in una fase successiva.
Norme richiamate
Norme in materia di sottoscrizione degli avvisi di accertamento e delega di firma
La sottoscrizione dell'avviso da parte di un impiegato della carriera direttiva è valida se effettuata sulla base di una delega conferita dall'organo competente. La delega costituisce elemento probatorio della legittimazione alla firma e può essere prodotta anche in una fase processuale successiva al primo grado.
Massime di principio
- La validità della sottoscrizione di un atto impositivo può essere dimostrata dall'Amministrazione anche in grado di appello, poiché l'avviso di accertamento è un atto sostanziale e la delega non costituisce un documento processuale soggetto, in quanto tale, alla preclusione del primo grado.
- L'Amministrazione deve comunque provare l'esistenza e l'adeguatezza della delega, non essendo sufficiente la mera affermazione che il firmatario fosse un dipendente dell'ufficio.
- La contestazione della firma non comporta automaticamente l'annullamento dell'accertamento: occorre verificare se il firmatario disponeva effettivamente del potere di sottoscrizione e se tale potere viene adeguatamente documentato.
- In situazioni analoghe, il contribuente può contestare la delega, ma deve considerare che l'Amministrazione può produrre la relativa documentazione anche oltre il primo grado di giudizio.
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