Sentenza del 27/09/2017 n. 207 - Comm. Trib. Prov. Lecco
Differenze tra il prezzo praticato a società controllata e società terza - Costi garanzia - Oneri finanziari - Altri elementi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la corretta determinazione del prezzo praticato da una società controllante o collegata alla società controllata rispetto al prezzo applicato a una società terza. In particolare, viene valutato se il prezzo inferiore applicato alla controllata sia giustificato dall'accollo, da parte di quest'ultima, dei costi relativi ai servizi post-vendita e alla garanzia pluriennale dei beni. È inoltre esaminata la possibilità di applicare un ricarico per oneri finanziari connessi alla dilazione di pagamento, escluso quando non emergano effettive necessità finanziarie e la società controllante non svolga attività finanziaria.
La decisione
Il minor prezzo praticato alla società controllata è ritenuto giustificabile quando trova compensazione nell'accollo dei costi di garanzia e dei servizi post-vendita per più anni. Non è invece giustificato un ricarico per oneri finanziari legati alla dilazione di pagamento se non risultano concrete esigenze finanziarie e la società controllante non esercita attività finanziaria. Il testo non specifica l'esito formale del giudizio né l'identità delle parti.
Massime di principio
- Nel confrontare i prezzi applicati a società controllate e società terze non è sufficiente considerare il solo prezzo nominale: occorre valutare anche la diversa ripartizione di costi, rischi e obblighi post-vendita.
- Un prezzo inferiore per la società controllata può essere considerato economicamente giustificato se quest'ultima sostiene direttamente costi di garanzia, assistenza o altri servizi normalmente inclusi nel prezzo applicato a terzi.
- Gli oneri finanziari devono riflettere un'effettiva funzione o esigenza finanziaria; non possono essere aggiunti automaticamente per il solo fatto che il pagamento sia dilazionato.
- La mancata applicazione di un ricarico finanziario è particolarmente giustificata quando il soggetto che concede la dilazione non svolge professionalmente attività finanziaria e non sostiene costi finanziari dimostrabili.
- Per sostenere la congruità dei prezzi infragruppo è opportuno documentare contrattualmente la ripartizione dei costi di garanzia, la durata degli obblighi post-vendita, le condizioni di pagamento e l'eventuale effettivo sostenimento di oneri finanziari.
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