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Sentenza

Sentenza del 27/09/2017 n. 209 - Comm. Trib. Prov. Grosseto

Ires - Società a ristretta base societaria - Accertamento reddito d'impresa - Presunzione di redistribuzione ai soci di utili non contabilizzati - C.d. vietata "doppia presunzione" - Insussistenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava l'accertamento del maggior reddito imponibile e la presunzione secondo cui gli utili extracontabili accertati nella società fossero stati distribuiti ai soci. In particolare, sosteneva l'illegittimità della cosiddetta "doppia presunzione": la prima relativa all'esistenza di ricavi o utili non contabilizzati in capo alla società e la seconda relativa alla loro distribuzione ai soci.

La decisione

La contestazione è stata respinta. La presunzione di distribuzione degli utili al socio è stata ritenuta legittima, considerata la ristretta base societaria e gli elementi risultanti dalle indagini bancarie. Il contribuente non ha fornito una prova contraria sufficientemente convincente, ad esempio dimostrando che gli utili fossero stati accantonati dalla società o reinvestiti. È stata quindi esclusa la violazione del divieto di doppia presunzione.

Norme richiamate

  • Cassazione, ordinanza n. 17359/2014

    Legittima l'applicazione della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci di una società a ristretta base societaria, quando il contribuente non offra una prova contraria adeguata.

  • Cassazione, sentenza n. 29605/2011

    Nel caso di una società di capitali (a ristretta base societaria), pur non sussistendo, a differenza di quanto previsto per le società di persone, una presunzione legale di distribuzione degli utili ai soci, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci dell'eventuale utile extracontabile accertato, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova di fatto che i maggiori ricavi non siano stati oggetto di distribuzione, ma siano stati invece accantonati dalla società, ovvero reinvestiti.

    La distribuzione degli utili ai soci non costituisce una presunzione legale automatica come nelle società di persone, ma può essere desunta in via presuntiva dal fatto che la società abbia una compagine sociale ristretta. Il socio può superare tale presunzione dimostrando concretamente il mancato incasso degli utili e il loro accantonamento o reinvestimento.

Massime di principio

  • Nelle società di capitali con pochi soci, l'accertamento di utili extracontabili può fondare una presunzione semplice della loro distribuzione ai soci, anche se non esiste una presunzione legale automatica.
  • La presunzione non equivale a una doppia presunzione vietata quando l'accertamento societario è supportato da elementi oggettivi, come indagini bancarie, movimentazioni finanziarie o altre anomalie contabili.
  • Il socio può contrastare la presunzione fornendo una prova concreta e documentata che gli utili non siano stati distribuiti, ma siano rimasti nella società, accantonati, reinvestiti o destinati ad altre finalità.
  • La mera negazione dell'avvenuta distribuzione o l'assenza di prelievi formalmente qualificati come utili, da sole, possono non essere sufficienti a superare la presunzione.
  • Quanto più è ristretta e caratterizzata da rapporti personali la compagine societaria, tanto più è probabile che il giudice ritenga plausibile la conoscenza e la disponibilità degli utili extracontabili da parte dei soci.

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