Cassazione Penale, Ordinanza n. 18315/2025 del 15/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo generico e non correlato alla motivazione della sentenza di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per evasione. Il motivo dedotto riguardava il giudizio di responsabilità e, in particolare, la tesi secondo cui il fatto sarebbe dovuto rientrare nell'ambito dell'art. 47-ter, comma 8, della legge n. 354 del 1975, cioè nella disciplina relativa alla detenzione domiciliare. La Corte di cassazione ha però rilevato che la doglianza era formulata in modo obiettivamente generico e non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva affrontato la sussistenza delle condizioni della detenzione domiciliare.
Norme richiamate
norma incriminatrice per il reato per cui vi è stata condanna in appello, richiamata come base della sentenza impugnata.
art. 47-ter, comma 8, legge n. 354 del 1975
disposizione evocata dal ricorrente per sostenere che il fatto dovesse essere ricondotto alla disciplina della detenzione domiciliare; la Corte non entra nel merito della tesi perché il motivo è dichiarato inammissibile per genericità.
base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; una censura meramente assertiva o generica è inammissibile.
- La deduzione di una diversa qualificazione giuridica o dell'applicabilità di una disciplina speciale non è sufficiente se non viene spiegato in modo puntuale in che modo la decisione di merito sarebbe errata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, della somma in favore della Cassa delle ammende.
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