Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19255/2021 del 07/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un'azione promossa dalla procedura fallimentare per ottenere l'accertamento della proprietà di un immobile in capo a un determinato soggetto, previo accertamento della simulazione soggettiva di una compravendita immobiliare stipulata tra due convenuti. Il Tribunale aveva accolto la domanda. In appello, una delle convenute aveva proposto appello incidentale, che la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile per tardività, ritenendo tardiva la notificazione al litisconsorte contumace e non tempestiva la richiesta di rimessione/assegnazione di termine. Con il ricorso per cassazione, la parte soccombente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 333, 343 e 327 c.p.c., sostenendo che l'appello incidentale fosse tempestivo; 2) violazione degli artt. 156, 157 e 292 c.p.c., lamentando che la notifica al contumace fosse al più nulla e non inesistente, e che la Corte d'appello avesse errato nel ritenere tardiva l'istanza di fissazione di un termine per la rinnovazione; 3) violazione dell'art. 334 c.p.c., contestando la qualificazione dell'appello incidentale come autonomo e affermando che, in presenza di litisconsorzio necessario, l'impugnazione incidentale sarebbe sempre ammissibile; 4) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione alla regolazione delle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi osservando che, per l'appello incidentale, la notificazione alla parte contumace è necessaria; nel caso concreto il tentativo di notifica al litisconsorte irreperibile equivaleva a omessa notificazione, dunque a inesistenza rilevabile d'ufficio. Inoltre, anche a voler qualificare il vizio come mera nullità, la Corte d'appello avrebbe dovuto rilevarlo d'ufficio perché il destinatario era contumace. Soprattutto, la notifica era comunque avvenuta oltre il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 331 c.p.c., termine non prorogabile né rinnovabile, con conseguente inammissibilità dell'appello incidentale. È stato inoltre respinto il quarto motivo, perché la Corte territoriale aveva correttamente escluso la soccombenza sostanziale di una delle appellate, valorizzando in concreto la mancanza di un suo interesse al rigetto della domanda di simulazione, con motivazione non contraddittoria ai fini delle spese. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e dichiarati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 333 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 343 c.p.c. per il regime dell'impugnazione incidentale.

  • art. 343 c.p.c.

    L'appello incidentale si propone con il deposito della comparsa nei termini dell'art. 166 c.p.c.; non richiede preventiva notificazione alle parti già costituite, ma va notificato al contumace non presente nel giudizio di secondo grado.

  • art. 327 c.p.c.

    Richiamato per il termine lungo di impugnazione.

  • art. 156 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente in tema di nullità della notificazione; la Corte ricorda che, se del caso, la nullità era comunque rilevabile d'ufficio rispetto al contumace.

  • art. 157 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di sanatoria delle nullità processuali.

  • art. 292 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per la notificazione al contumace.

  • art. 334 c.p.c.

    Richiamato per contestare la qualificazione dell'appello incidentale come autonomo; la Corte ritiene tuttavia decisiva la tardiva notificazione al contumace ai sensi dell'art. 331 c.p.c.

  • art. 331 c.p.c.

    Il termine assegnato dal giudice per la notificazione al litisconsorte contumace è perentorio, non rinnovabile né prorogabile; decorso inutilmente, l'impugnazione diventa inammissibile.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato per censurare la regolazione delle spese; la Corte conferma la statuizione di merito.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato per contestare la compensazione delle spese; la doglianza è respinta.

  • art. 100 c.p.c.

    La nozione di soccombenza sostanziale è collegata alla valutazione concreta dell'interesse ad agire o a contraddire.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Dichiarati i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'appello incidentale si propone mediante deposito della comparsa nei termini di costituzione e non richiede, per le parti già costituite, una preventiva notificazione; la notificazione è invece necessaria nei confronti del litisconsorte contumace non presente nel giudizio di secondo grado.
  • Quando l'impugnazione incidentale deve essere notificata al contumace, il termine assegnato dal giudice per consentire la regolare comparizione della parte destinataria è perentorio e non è né prorogabile né rinnovabile; la notificazione eseguita oltre tale termine rende l'impugnazione inammissibile.
  • Il tentativo di notificazione che non raggiunge il destinatario irreperibile può equivalere a omessa notificazione e, quindi, a inesistenza del relativo atto processuale, vizio rilevabile d'ufficio; in ogni caso, rispetto alla parte contumace, anche la nullità della notificazione è rilevabile d'ufficio dal giudice.
  • Ai fini della regolazione delle spese, la soccombenza va apprezzata in concreto anche in termini di soccombenza sostanziale e di effettivo interesse delle parti alla domanda o al rigetto della stessa, secondo la valutazione di cui all'art. 100 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.