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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35422/2026 del 06/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli del 23 marzo 2026, che lo aveva condannato per evasione, ai sensi dell’art. 385 c.p. Con i primi due motivi ha contestato la sussistenza della responsabilità, prospettando una diversa ricostruzione dei fatti e censurando la valutazione degli elementi probatori. Con il terzo motivo ha lamentato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. I primi due motivi sono stati ritenuti diretti a ottenere una non consentita rilettura delle prove e a prospettare una ricostruzione alternativa, senza confrontarsi realmente con gli elementi probatori e con la motivazione della Corte d’appello, giudicata logica e completa e quindi non censurabile in sede di legittimità. Il terzo motivo è stato ritenuto generico e privo di specificità, perché non si confrontava con le ragioni dei giudici di merito, i quali avevano rilevato che l’imputato si era allontanato dalla propria abitazione per recarsi verosimilmente presso l’abitazione di una persona sottoposta alla detenzione domiciliare. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.);

    La norma individua il reato per il quale l’imputato era stato condannato; la decisione non ne sviluppa un’interpretazione ulteriore.

  • art. 131-bis c.p.

    Ritenuto che, quanto alle doglianze relative al terzo motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta, oltre che generico, privo di specificità in quanto non si confronta realmente con le argomentazioni sviluppate dai Giudici del merito che hanno evidenziato come l'imputato si sia allontanato dalla propria abitazione per recarsi verosimilmente presso l'abitazione di un soggetto sottoposto al regime di detenzione domiciliare;

    La doglianza relativa al mancato riconoscimento della causa di non punibilità è inammissibile quando è generica e non si confronta con le ragioni concrete addotte dai giudici di merito.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova lettura degli elementi probatori o sostituire alla ricostruzione dei giudici di merito una versione alternativa dei fatti; le censure sulla responsabilità devono confrontarsi effettivamente con le prove e con la motivazione impugnata.
  • È generica e priva di specificità la censura sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p. che non si confronti con le argomentazioni concrete dei giudici di merito.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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