Cassazione Civile, Ordinanza n. 17115/2022 del 26/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Il creditore aveva domandato l'ammissione al passivo per un credito di euro 99.900,97, sostenendo che derivasse dall'esecuzione di un contratto di agenzia intercorso con la società poi fallita e chiedendone il riconoscimento in via privilegiata ex art. 2751-bis, comma 1, n. 3, c.c. Il tribunale aveva respinto l'opposizione allo stato passivo ritenendo che il contratto prodotto fosse privo di data certa ex art. 2704 c.c. e che non fossero stati allegati o provati fatti idonei a dimostrare l'anteriorità del documento rispetto al fallimento; aveva inoltre escluso efficacia probatoria alle scritture contabili della società e all'elenco crediti formato in concordato preventivo. Con il ricorso per cassazione il creditore ha dedotto: 1) violazione dell'art. 101 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., per non avere il tribunale instaurato il contraddittorio sulla questione officiosamente rilevata della mancanza di data certa; 2) violazione dell'art. 2704 c.c., per non avere considerato ulteriori fatti e documenti, in particolare della procedura di concordato, dai quali inferire la data certa del contratto; 3) omesso esame di fatto decisivo, per la mancata pronuncia sulla richiesta di mezzi istruttori (testi e interrogatorio formale del commissario giudiziale).
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che la mancanza di data certa del contratto, rilevata d'ufficio dal tribunale, integrasse una questione mista di fatto e di diritto che imponeva la preventiva instaurazione del contraddittorio tra le parti. Poiché il tribunale aveva deciso sulla questione senza sollecitare osservazioni e richieste difensive, il decreto impugnato è stato cassato per nullità ex art. 101 c.p.c. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti. La causa è stata rinviata al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2751-bis, comma 1, n. 3, c.c.
richiamato quale base del privilegio richiesto per il credito derivante dal rapporto di agenzia
la data certa del documento è requisito rilevante per opporre il contratto alla procedura concorsuale e per dimostrare l'anteriorità del credito
richiamato dal tribunale per escludere l'efficacia probatoria piena delle scritture contabili verso il curatore fallimentare
richiamato dal tribunale con riferimento all'efficacia probatoria delle scritture contabili tra imprenditori
la questione rilevata d'ufficio dal giudice imponeva l'iniziativa sul contraddittorio prima della decisione
richiamato quanto alla trattazione camerale del ricorso
art. 24 Cost.
invocato a sostegno della dedotta lesione del diritto di difesa
art. 111 Cost.
invocato a sostegno del principio del contraddittorio e del giusto processo
Massime di principio
- La mancanza di data certa di una scrittura prodotta dal creditore in sede di accertamento del passivo costituisce fatto impeditivo dell'accoglimento della domanda ed è rilevabile anche d'ufficio dal giudice.
- Quando il giudice intende porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio che integra una quaestio mista di fatto e di diritto, deve previamente stimolare il contraddittorio delle parti, consentendo osservazioni e richieste difensive.
- La decisione assunta senza preventiva instaurazione del contraddittorio sulla questione officiosamente rilevata è affetta da nullità per violazione dell'art. 101 c.p.c.
- Se il primo motivo di ricorso investe una nullità processuale idonea a travolgere la decisione, gli ulteriori motivi restano assorbiti.
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