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Sentenza

Sentenza n. 99/2026 - Bolzano, Sezione 1

per il riconoscimento e accertamento del diritto patrimoniale del ricorrente al riconoscimento dei sei scatti contributivi tra le voci computabili ai fini di liquidazione dell’indennità di fine servizio e per la conseguente condanna dell’amministrazione intimata alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei 6 scatti stipendiali e il conseguente pagamento delle differenze retributive maturate essendo il ricorrente in possesso dei requisiti previsti dall’art. 6-bis del D.L. 387/1987 come convertito in L. 472/1987 da cui deriva il diritto all’inclusione nel computo nel trattamento di fine servizio di 6 scatti stipendiali aggiuntivi, ciascuno pari al 2,50% da calcolarsi sull’ultimo stipendio percepito, normativa che si applica anche agli ex Agenti di Polizia di Stato ed ex militari dell’Arma dei Carabinieri.

Giustizia amministrativa202500268

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Bolzano, Sez. autonomaSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: mancata rideterminazione dell'indennità di buonuscita mediante inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, già appartenente alla Polizia di Stato, cessato dal servizio per dimissioni volontarie dopo aver compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile, ha chiesto l'accertamento del diritto alla rideterminazione del trattamento di fine servizio con l'inclusione di sei scatti stipendiali, ciascuno pari al 2,50% dell'ultimo stipendio, ai sensi dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito nella l. n. 472/1987, nonché la condanna dell'INPS al pagamento delle differenze. L'INPS ha contestato la pretesa sostenendo che l'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 consentirebbe il beneficio, per chi cessa a domanda, solo previo pagamento della contribuzione residua e ai soli fini pensionistici; ha inoltre richiamato le indicazioni ministeriali e sostenuto di non poter procedere senza la certificazione dell'amministrazione di appartenenza e la trasmissione del modello PA04. È stata altresì prospettata, in modo generico, una questione di legittimità costituzionale dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 per violazione degli artt. 3 e 81 Cost.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il Tribunale ha riconosciuto che l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 si applica anche al personale della Polizia di Stato cessato a domanda, purché abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile. Il comma 2 della disposizione estende infatti il beneficio al personale che chieda il collocamento in quiescenza in presenza di tali requisiti. L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 riguarda esclusivamente l'incremento della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell'indennità di buonuscita previsto dall'art. 6-bis. L'art. 1911, comma 3, del codice dell'ordinamento militare conferma inoltre la perdurante applicabilità dell'art. 6-bis ai fini del trattamento di fine rapporto per le forze di polizia. Il Collegio ha escluso che l'abrogazione delle disposizioni previgenti abbia fatto rivivere la disciplina originaria che limitava il beneficio alle cessazioni per età, inabilità o decesso, richiamando il principio generale di non reviviscenza delle norme abrogate. È stata respinta anche la difesa relativa al modello PA04: dal 2019 il sistema è stato progressivamente sostituito dalla gestione diretta delle posizioni assicurative da parte dell'INPS tramite le banche dati Uniemens-ListaPosPA, sicché l'INPS deve valutare direttamente i presupposti giuridici e contributivi della prestazione. La questione di costituzionalità è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché la copertura finanziaria riguarda il legislatore e non il giudice applicatore e l'INPS non ha fornito argomentazioni concrete sulla violazione degli artt. 3 e 81 Cost. L'INPS è stato condannato a rideterminare l'indennità di buonuscita includendo i sei scatti stipendiali e a corrispondere le differenze, con interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria. Gli interessi sono dovuti, per la sola tranche già scaduta, dalla scadenza originaria della stessa. L'INPS è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito nella l. n. 472/1987

    sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio

    La disposizione attribuisce sei scatti stipendiali ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita; il comma 2 estende il beneficio al personale che chieda il collocamento in quiescenza dopo aver compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile.

  • art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010

    continua ad applicarsi l’articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472

    La norma conferma la perdurante applicabilità dell'art. 6-bis ai fini del trattamento di fine rapporto degli appartenenti alle forze di polizia.

  • art. 4 d.lgs. n. 165/1997

    sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile

    La disposizione concerne esclusivamente il calcolo della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell'indennità di buonuscita fondato sull'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.

  • art. 2268, comma 1, nn. 682) e 872), d.lgs. n. 66/2010

    L'abrogazione delle disposizioni previgenti non determina la reviviscenza delle formulazioni originarie già sostituite; il codice dell'ordinamento militare ha invece mantenuto applicabile l'art. 6-bis attraverso l'art. 1911, comma 3.

  • art. 16, comma 6, l. n. 412/1991

    Gli interessi sulle somme dovute sono riconosciuti senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    Concorre a disciplinare il regime degli interessi sulle prestazioni previdenziali dovute.

  • art. 12, comma 7, d.l. n. 78/2010, convertito nella l. n. 122/2010

    Poiché il trattamento di fine servizio è liquidato in due tranche, gli interessi sul maggior importo decorrono, nella controversia, dalla scadenza originaria della tranche già maturata.

  • artt. 3 e 81 Cost.

    La prospettata questione di costituzionalità è manifestamente infondata: l'INPS non ha dimostrato un concreto contrasto con i parametri costituzionali e il principio di copertura finanziaria vincola il legislatore, non il giudice chiamato ad applicare la legge.

Massime di principio

  • L'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito nella l. n. 472/1987, si applica al personale delle forze di polizia che cessi dal servizio a domanda quando abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile, riconoscendo sei scatti stipendiali computabili anche nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita.
  • L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 disciplina gli aumenti utili alla base pensionabile e non incide sul distinto regime di computabilità dei sei scatti nella liquidazione del trattamento di fine servizio previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
  • L'abrogazione della disposizione che aveva sostituito una norma precedente non determina, in assenza di un'espressa e inequivoca volontà legislativa, la reviviscenza della formulazione originaria; tale principio opera anche nell'attività di riordino codicistico, salvo diversa disciplina espressa.
  • L'art. 1911, comma 3, del codice dell'ordinamento militare conferma, per le forze di polizia, la perdurante applicabilità dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ai fini del trattamento di fine rapporto.
  • Dopo il superamento del sistema fondato sul modello PA04 e il passaggio alla gestione diretta delle posizioni assicurative tramite le banche dati Uniemens-ListaPosPA, l'INPS deve valutare direttamente i presupposti giuridici e contributivi per la liquidazione o riliquidazione del trattamento di fine servizio, senza necessità di una nuova validazione dell'amministrazione di appartenenza.
  • In caso di riliquidazione del trattamento di fine servizio, gli interessi legali sul maggior importo spettano senza cumulo con la rivalutazione monetaria e, in relazione alla liquidazione rateale, decorrono dalla scadenza della tranche già esigibile.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeGiurisdizione e ripartoSpese di lite
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàRiserva di legge e gerarchia delle fontiRiparto di giurisdizione

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