Sentenza del 22/01/2024 n. 2200 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia originava dall’avviso di accertamento IRES per il 2006, emesso dopo una verifica relativa agli anni 2003-2006. L’atto contestava, tra l’altro, la deduzione nel 2006 di costi riferiti all’acquisto del ramo d’azienda Fashion S.r.l., costituiti da canoni di locazione per un immobile con contratto di durata di 12 anni, che la società aveva ammortizzato in cinque anni. La CTP di Milano aveva annullato tale ripresa e la CTR della Lombardia aveva confermato la decisione, ritenendo corretto l’ammortamento quinquennale anche alla luce dell’art. 108, comma 3, TUIR. L’Agenzia ha impugnato in Cassazione soltanto questo capo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 103, 108 e 109 TUIR e sostenendo che i costi, contabilizzati tra gli oneri pluriennali, dovessero seguire la disciplina fiscale dell’art. 108. La Corte non ha esaminato la fondatezza di tale censura: ha rilevato d’ufficio l’improcedibilità del ricorso per un vizio documentale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, senza decidere nel merito la questione della deducibilità e dell’ammortamento dei costi relativi al ramo Fashion S.r.l. L’Agenzia aveva dichiarato che la sentenza della CTR, pubblicata il 24 settembre 2014, le era stata notificata il 10 dicembre 2014, ma non aveva depositato la copia della sentenza munita della relata di notificazione. La relata non era stata prodotta neppure dalle società, rimaste intimate, e non risultava acquisibile tramite il fascicolo d’ufficio; inoltre, la notifica del ricorso del 23 marzo 2015 era avvenuta oltre sessanta giorni sia dalla pubblicazione sia dalla data dichiarata di notificazione. Non ricorrevano quindi le condizioni per evitare la sanzione processuale. Nessuna pronuncia sulle spese, poiché le intimate non avevano svolto attività difensiva. I capi della decisione di merito non impugnati in Cassazione non sono stati esaminati.
Norme richiamate
Art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
Tale dichiarazione, contenuta nel ricorso per cassazione costituisce l'attestazione di un fatto processuale, l'avvenuta notificazione della sentenza, idoneo a far decorrere il termine "breve" di impugnazione ex art.325 cod. proc. civ. e, in quanto manifestazione della autoresponsabilità della parte, la impegna a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo a essa, ai sensi dell'art.369, comma secondo, n.2 cod. proc. civ., l'onere di depositare, nel termine ivi previsto, copia della sentenza munita della relata di notifica.
Se il ricorrente dichiara che la sentenza impugnata gli è stata notificata, tale dichiarazione attesta un fatto processuale rilevante e comporta l’onere di depositare, nel termine previsto, la copia della sentenza corredata dalla relata di notificazione. La mancata produzione può determinare l’improcedibilità, salvo che la documentazione sia comunque nella disponibilità del giudice.
Tale dichiarazione, contenuta nel ricorso per cassazione costituisce l'attestazione di un fatto processuale, l'avvenuta notificazione della sentenza, idoneo a far decorrere il termine "breve" di impugnazione ex art.325 cod. proc. civ.
La notificazione della sentenza fa decorrere il termine breve per impugnare. Nel caso concreto, la data di notificazione dichiarata dall’Agenzia era rilevante sia per il termine d’impugnazione sia per l’obbligo di depositare la relativa relata.
La conseguenza è la improcedibilità del ricorso quando - come avvenuto nel caso in esame - la parte ricorrente dichiari di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, depositando, nei termini indicati dall' art.369 , primo comma, cod.proc.civ., copia autentica della sentenza priva però della relazione di notificazione e di tale documentazione non abbia effettuato la produzione neppure la parte controricorrente.
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile quando il ricorrente, pur dichiarando che la sentenza è stata notificata, deposita tempestivamente la sentenza senza la relata e questa non viene prodotta neppure dalla controparte.
Nel giudizio di cassazione, è esclusa la dichiarazione di improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c., quando l'impugnazione sia proposta contro una sentenza notificata, di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica (o le copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notifica a mezzo PEC), ove tale documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all' art. 370 , comma 3, c.p.c., ovvero acquisita - nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato (da cui decorre il termine breve per impugnare ex art. 325 c.p.c.) - mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio.
La sanzione d’improcedibilità è evitabile se la relata o la documentazione equivalente è comunque disponibile al giudice, perché prodotta tempestivamente dal controricorrente o acquisita tramite il fascicolo d’ufficio nei casi previsti. Qui tale eccezione non operava.
Art. 108, comma 3, d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
La CTR aveva richiamato la disposizione per ritenere corretto l’ammortamento dei costi in cinque anni, ma la Cassazione non ha esaminato la questione sostanziale, dichiarando il ricorso improcedibile.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, se il ricorrente afferma che la sentenza impugnata gli è stata notificata, deve depositare la sentenza con la relata di notificazione entro i termini processuali applicabili; l’omissione può rendere il ricorso improcedibile.
- La mancanza della relata non determina improcedibilità se la documentazione risulta comunque nella disponibilità del giudice, ad esempio perché prodotta tempestivamente dal controricorrente o acquisita tramite il fascicolo d’ufficio nei casi previsti. La verifica va compiuta in concreto.
- La decisione processuale d’improcedibilità impedisce l’esame delle censure di merito: non costituisce quindi una pronuncia della Cassazione sulla correttezza della disciplina fiscale applicata dalla CTR.
- Quando il ricorso è improcedibile e la controparte non ha svolto attività difensiva, la Corte può non pronunciarsi sulle spese.
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