Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 06057/2026 del 17/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società, di un avviso di accertamento per IVA, IRES e IRAP relativo all’anno d’imposta 2005. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente. In appello, l’Ufficio aveva contestato solo alcune riprese: da un lato, la questione delle sanzioni, rispetto alle quali la società aveva effettuato una definizione parziale; dall’altro, la deducibilità di costi riferiti a un’imbarcazione, qualificati dalla società come spese di rappresentanza, mentre l’Ufficio li riteneva costi non deducibili o comunque diversi. In Cassazione, l’Agenzia ha proposto due motivi: 1) violazione dell’art. 57 d.lgs. 546/1992, perché la CTR aveva ritenuto nuova e quindi inammissibile la doglianza sulla violazione dell’art. 17 d.lgs. 472/1997; 2) violazione dell’art. 7, comma 2, d.lgs. 472/1997, per avere la CTR ritenuto illegittima la definizione soltanto parziale delle sanzioni. La società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, deducendo violazione degli artt. 108, comma 2, e 164 TUIR, sostenendo che i costi per leasing e gestione dell’imbarcazione, con logo sociale ed esposizione alla fiera "Luxury Yachts", dovevano essere qualificati come spese di rappresentanza, perché dirette ad accrescere prestigio, immagine e notorietà dell’impresa.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale dell’Agenzia delle entrate e ha accolto il ricorso incidentale della società contribuente. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alla ripresa a tassazione delle spese per l’imbarcazione e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l’originario ricorso della contribuente in relazione a tale ripresa. Ha inoltre condannato l’Agenzia alle spese di tutti i gradi di giudizio. La Corte ha affermato, da un lato, che è consentita la definizione agevolata parziale delle sanzioni e, quindi, il primo motivo dell’Agenzia era inammissibile per difetto di interesse una volta rigettato il secondo; dall’altro, che l’apposizione del logo e la partecipazione alla fiera avevano finalità di accrescimento del prestigio e dell’immagine dell’impresa, integrando spese di rappresentanza deducibili.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale richiamata quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992

    È stata dedotta la violazione del divieto di domande ed eccezioni nuove in appello nel processo tributario.

  • art. 17 d.lgs. n. 472 del 1997

    La Corte ha ribadito che la definizione agevolata delle sanzioni può essere effettuata anche solo parzialmente e con riguardo ad alcune sole sanzioni irrogate.

  • art. 7, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997

    Richiamato come norma invocata per contestare la definizione parziale delle sanzioni; il motivo dell’Agenzia è stato ritenuto infondato.

  • art. 108, comma 2, d.P.R. n. 917 del 1986

    La Corte ha ritenuto che i costi qualificabili come spese di rappresentanza siano deducibili secondo tale disposizione.

  • art. 164 d.P.R. n. 917 del 1986

    Norma richiamata dalla contribuente a sostegno della deducibilità dei costi; nel testo non emerge una specifica autonoma ratio applicativa oltre al rinvio agli artt. 108 e 164 TUIR.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la definizione agevolata delle sanzioni ex art. 17 d.lgs. n. 472/1997 può essere effettuata anche solo per alcune delle sanzioni irrogate con il medesimo atto, senza obbligo di definire anche quelle che il contribuente intende ancora contestare.
  • Quando una decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e una di esse resiste alle censure, il motivo diretto contro l’altra ratio diventa inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.
  • Ai fini della distinzione tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità, il criterio decisivo è la finalità concretamente perseguita: le spese di rappresentanza mirano ad accrescere prestigio, immagine e notorietà dell’impresa, senza immediata aspettativa di incremento delle vendite, mentre le spese di pubblicità hanno una diretta funzione promozionale di prodotti o servizi.
  • L’apposizione del marchio o logo aziendale su un bene e la sua esposizione in una fiera possono integrare spese di rappresentanza quando risultino preordinate principalmente a rafforzare l’immagine dell’impresa e la sua notorietà sul mercato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsi
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.